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25/01/2022

Procedure di Project financing e mancanza di concorrenza: Comunicato ANAC del 12/01/2022

Nell'ambito delle procedure di Project Financing nei servizi, l'ANAC segnala una diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto.

Con il Comunicato ANAC del 12/01/2022, sono state individutate le problematiche più significative e frequenti nella procedure di project financing per i servizi pubblici.

In particolare, nelle procedure caratterizzate dal diritto di prelazione del promotore, risulta sussistere una sostanziale posizione di monopolio del promotore ed una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15, del D. Leg.vo 50/2016 e dal vantaggio competitivo del promotore. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare, ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per es. varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..). 
La ricorrenza di tale criticità pone in evidenza che le amministrazioni pubbliche raramente dispongono di adeguate competenze tecniche in grado di elaborare un progetto di base da inserire nella programmazione e che tale condizione le vincola ad una posizione di subordinazione rispetto al privato promotore, precludendo la possibilità di valutare proposte alternative e di individuare l’opzione più conveniente per la pubblica utilità.
Altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. Frequentemente, gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016.

L'ANAC ritiene pertanto opportuno richiamare le stazioni appaltanti sui seguenti punti:
- garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore (ad es. le s.a. potrebbero valutare l’introduzione di migliorie, al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori);
- l’importanza di una corretta programmazione anche nell’ambito dei servizi e la necessità che la programmazione venga predisposta seguendo le modalità di classificazione degli appalti/concessioni misti nel caso in cui l’appalto/concessione abbia ad oggetto servizi e lavori.

Dalla redazione