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20/01/2022

Offerta di prodotti equivalenti e valutazione della Commissione di gara

In tema di offerta di forniture con caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto dal bando, il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sulla valutazione e onere della prova dell’equivalenza in caso di prodotti comunemente presenti sul mercato e di utilizzo comune.

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - Il principio di equivalenza è contenuto nell’art. 68, D. Leg.vo 50/2016 che consente di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dal bando. Secondo il comma 7 di tale articolo, le amministrazioni aggiudicatrici non possono infatti dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se l’offerente dimostri che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti richiesti.

RILEVANZA DELLA TIPOLOGIA/COMPLESSITÀ DEL PRODOTTO - Sul tema si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza 07/01/2022, n. 65 che ha ribadito che l’equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nella legge di gara deve essere provata dall’interessato e non può essere demandata alla stazione appaltante, cui spetta, invece, di valutare l’effettiva sussistenza dell’equivalenza addotta dal concorrente.
Tuttavia, i giudici hanno precisato che tale principio va letto e applicato considerando la tipologia di prodotto previsto in sede di gara ed offerto come equivalente, in ragione della sua complessità e, quindi, della possibilità per la Commissione di evincere con immediatezza tale equivalenza.
In altri termini, ha proseguito il Collegio, è certo che per un prodotto, quale ad esempio un macchinario, che abbia alcune caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste dalla lex specialis di gara, deve essere il concorrente a dimostrare l'equivalenza all’atto della presentazione dell’offerta tecnica; invece, a fronte di prodotti comunemente presenti sul mercato e di utilizzo comune, ove corredati da una scheda tecnica che ne espliciti in modo chiaro le caratteristiche e le qualità, la Commissione può autonomamente valutare se, nonostante la difformità rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara, l’articolo offerto possa essere comunque considerato equivalente.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che aveva ritenuto illegittima l’aggiudicazione del concorrente per aver presentato un’offerta difforme da quanto richiesto dal bando, sul rilievo della mancata effettuazione del giudizio di equivalenza da parte della Commissione di gara e della mancata produzione di documentazione da parte dell’operatore.

ORIENTAMENTI SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA - La sentenza fornisce l’occasione per ricordare alcuni principi espressi dalla giurisprudenza sull'onere della prova e sulle modalità di espletamento della valutazione di equivalenza. E così ad esempio è stato ritenuto che:
- l’art. 68, comma 7 del D. Leg.vo 50/2016 non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato (C. Stato 25/11/2020, n. 7404);
- la Commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (C. Stato 17/08/2020, n. 5063; TAR Campania Napoli 18/04/2020, n. 1391);
- il prodotto può ritenersi equivalente laddove - pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis - soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla Stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica. Il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta di conseguenza legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando (C. Stato 17/08/2020, n. 5063; C. Stato 26/08/2016, n. 3701).

Dalla redazione