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Deliberaz. G.R. Piemonte 14/01/2022, n. 2-4519

Prime indicazioni per l'attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".
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Testo del documento

 

Premesso che:

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", all'articolo 34 disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"" all'articolo 10, comma 1, apporta modifiche all'articolo 34 del D.P.R. 380/2001, prevedendo l'abrogazione del comma 2-ter e la contestuale introduzione del nuovo articolo 34-bis che individua le casistiche relative alle "tolleranze costruttive";

- con la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" la Regione Piemonte ha disposto misure per agevolare la ripresa economica e produttiva; in particolare, l'articolo 78, che modifica la legge region

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Allegato A - Prime indicazioni per l'attuazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"

 

Premessa

Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 78 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", che introduce l'articolo 6-bis (1) (Tolleranze esecutive) nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", sono di seguito fornite le prime indicazioni per la definizione delle "tolleranze esecutive".

In particolare si intendono fornire i primi criteri interpretativi sulla qualificazione, quantificazione e ambito di applicazione delle tolleranze esecutive che il legislatore regionale ha definito secondo due diverse fattispecie riferite:

1. alle variazioni dimensionali relative ai parametri urbanistico-edilizi (art. 6-bis, comma 1);

2. alle irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, che non riguardano i parametri urbanistico-edilizi, alla diversa esecuzione di alcune tipologie di opere e agli errori progettuali (art. 6-bis, commi 2 e 3).

 

(1) Legge regionale n. 19 del 8 luglio 1999 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"

Art. 6-bis (Tolleranze esecutive)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

3. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il minore dimensionamento dell'edificio;

b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;

d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

4. Il comma 4 dell'articolo 6-bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2020.

5. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.

6. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo sono definite con apposita deliberazio

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