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20/01/2022

Motivi di esclusione dalle gare per illeciti e inadempimenti: bozza di Linee guida ANAC n. 6

In tema di contratti pubblici, l'ANAC ha posto in consultazione fino al 28/02/2022 una bozza di nuove Linee guida n. 6 per la verifica dei casi di esclusione degli operatori dalla partecipazione alle procedure d’appalto per gravi illeciti professionali o inadempimenti.

L'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), alle lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) prevede, tra le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, il caso in cui:
- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

La bozza di nuove Linee guida ANAC n. 6, recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici", è destinata:
- alle stazioni appaltanti
che si trovino a verificare la sussistenza delle suddette cause ostative. Si forniscono indicazioni operative alle stazioni appaltanti volte ad agevolare l’accertamento in ordine alla sussistenza di violazioni dei doveri professionali e la verifica di incidenza delle stesse sull’integrità e affidabilità del concorrente rispetto allo specifico contratto da affidare. L’individuazione dei mezzi di prova adeguati a comprovare la rilevanza della condotta illecita ha la finalità di favorire lo sviluppo di buone pratiche e di uniformare i comportamenti adottati dalle stazioni appaltanti;
- agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso del corrispondente requisito ai fini della partecipazione alle gare. La previsione di specifici obblighi comunicativi a carico degli operatori economici e delle stazioni appaltanti è finalizzata a rendere effettivamente applicabili le previsioni normative, rendendo concretamente conoscibile alle amministrazioni aggiudicatrici la sussistenza di cause ostative a carico dei concorrenti.

L’ANAC si prefigge la riduzione del contenzioso sulle esclusioni dalle gare per gravi illeciti professionali che è risultato molto elevato già a partire dalla prima applicazione immediatamente successiva all’entrata in vigore del D. Leg.vo 50/2016.
L’ANAC si prefigge, inoltre, la standardizzazione delle comunicazioni, rimesse alle stazioni appaltanti, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico delle notizie relative ai gravi illeciti professionali. A tal fine, in allegato alle Linee guida è offerta un’indicazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti che devono essere oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti.

Le nuove Linee guida ANAC n. 6 sostituiranno quelle adottate con Delib. ANAC 16/11/2016, n. 1293, aggiornate con la Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1008.

Dalla redazione