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07/01/2022

Migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di combustione

Pubblicate le migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di combustione e incenerimento dei rifiuti.

Con la Decisione di esecuzione 30/11/2021, n. 2326, pubblicata nella GUUE 30/12/2021, n. L 469, sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) per i grandi impianti di combustione.

Le BAT si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della Direttiva 2010/75/UE:
- 1.1. combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;
- 1.4. gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione;
- 5.2. smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t all’ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.
In particolare, il documento riguarda le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.

I combustibili considerati sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, quali:
- i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba),
- la biomassa, i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio),
- i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi),
- i combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia),
- i rifiuti (tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della Direttiva 2010/75/UE).

Dalla redazione