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30/12/2021

Compensazione prezzi materiali da costruzione: misura estesa a tutto il 2021

Il Disegno di Legge di Bilancio 2022 prevede l'estensione al tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021.

Riferimenti normativi
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici (si veda Materiali da costruzione: compensazioni per l'aumento dei prezzi nei contratti pubblici).

Con il D.M. 11/11/2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 (si veda Aumento prezzi materiali da costruzione: pubblicato il Decreto con le rilevazioni).

La Circolare pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) il 25/11/2021, fornisce indicazioni operative per l'applicazione della compensazione (si veda Compensazione prezzi materiali da costruzione: dal MIMS indicazioni per calcolo e pagamento).

Estensione della misura a tutto il 2021
L'art. 1, comma 398, del Disegno di Legge di Bilancio 2022, reca modifiche all’art. 1-septies del D.L. 73/2021. In particolare:
- estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre) la rilevazione da effettuare con decreto del MIMS;
- prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31/10/2021 e il 31/03/2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021;
- estende al 31/12/2021 (rispetto al 30/06/2021) l’ambito temporale entro cui devono essere state eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori le lavorazioni cui si applica la compensazione;
- prevede che il termine di 15 giorni per la presentazione da parte dell’appaltatore dell’istanza di compensazione decorre dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale di ciascuno dei due decreti ministeriali che rilevano le variazioni.

Il comma 399 prevede l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2022 per l'attuazione delle disposizioni del comma 398.

Si ricorda che i meccanismi di compensazione si applicano ai contratti in corso di esecuzione al 25/07/2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021).

Dalla redazione