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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 28/12/2012
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Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
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[Premessa]Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Vista la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 R(di seguito decreto legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE ed in particolare: l'art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i criteri; l'art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci; |
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione1. In attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011 R, il presente decreto disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di seguito definiti, realizzati a decorr |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R, ai provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed integrazioni, nonché di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28 R, e 30 maggio 2008, n. 115 R. Valgono inoltre le seguenti definizioni: a) potenza termica nominale di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 R, art. 1, lettere q), r), s) e t); b) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I; c) intervento di piccole dimen |
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Art. 3. - Soggetti ammessi1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto: |
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Art. 4. - Tipologie di interventi incentivabili1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; |
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Art. 5. - Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo: a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze; b) per g |
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Art. 6. - Ammontare e durata dell'incentivo1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella tabella A, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto: 1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).N2 TABELLA A. - Soggetti ammessi e durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento
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Art. 7. - Procedura di accesso agli incentivi1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 R. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la domanda di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. 3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, già all'atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso, alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 6, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo "dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE"N3. Tale domanda è firmata dal soggetto responsabile e deve contenere l'impegno ad eseguire i lavori nei termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile deve: a) entro sessanta giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto; b) entro dodici mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Se la domanda è accettata, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante al momento della presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a), fermo restando che l' |
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Art. 8. - Adempimenti a carico del GSE1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 9. - Adempimenti a carico dell'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'ENEA1. ENEA in qualità di organismo tecnico è chiamato, ai sensi della convenzione con il GSE, di cui all'art. 8, comma 4, a svolgere i seguenti adempimenti: a) entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone i contenuti tecnici del portale e della scheda-domanda dedicati all'attuazione del presente decreto, comprendenti i controlli automatici, tecnici e amministrativi di congruenza e compatibilità, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e ai successivi allegati, ivi inc |
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Art. 10. - Adempimenti a carico del soggetto responsabile1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta |
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Art. 11. - Adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone il contratto tipo ai fini di cui all'art. 2 |
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Art. 12. - Cumulabilità1. L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi stata |
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Art. 13. - Monitoraggio e relazioni1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione con ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all'art. 7, comma 1, aggiorna con continuità su di esso: a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri significativi, i dati statistici aggregati a |
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Art. 14. - Verifiche, controlli e sanzioni1. Il GSE cura l'effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne la regolarità di realizzazione e gestione sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione |
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Art. 15. - Diagnosi e certificazione energetica1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, |
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Art. 16. - Misure di accompagnamento1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, |
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Art. 17. - Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto |
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Art. 18. - Disposizioni finali1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del |
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ALLEGATO I - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica |
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1. Criteri di ammissibilitàNelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto. TABELLA 1. - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso agli incentivi
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2. Calcolo dell’incentivo2.1 Per gli interventi di cui alla Tabella 1 l’incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula: Itot = %spesa · C · Sint con Itot ≤ Imax dove Sint è la superficie oggetto dell’intervento, in metri quadrati; C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in Tabella 3; %spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in Tabella 3; Itot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto; Imax è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale. 2.2 Per gli interventi di cui alla Tabella 2 l’incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula: Itot = %spesa · C · Pnint con Itot ≤ Imax dove Pnint è la somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati, in kWt; |
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ALLEGATO II - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell’efficienza energetica |
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1. Criteri di ammissibilitàDi seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l’accesso agli incentivi re |
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1.1 Pompe di calorePer le pompe di calore, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto é consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti: a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella seguente. La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella1: TABELLA 1. - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche
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1.2 Generatori di calore alimentati da biomassaDi seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b): sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell’articolo 3-quinquies del decreto legislativo 152/2006. Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. È richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare |
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1.3 Solare termico e solar coolingDi seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c): Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se: a) i collettori solari presentano un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di N |
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2. Calcolo dell’incentivo |
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2.1 Pompe di calore elettrichePer le pompe di calore elettriche, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula: Ia tot = Ei · Ci |
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2.2 Pompe di calore a gasPer le pompe di calore a gas, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula: Ia tot = Ei · Ci dove Ia tot è l’incentivo annuo in euro; Ci è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell’energia termica incentivata e dell’energia primaria risparmiata, espresso in €/kWht, definito in Tabella 4 e distinto per tecnologia installata; Ei è l’energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue: dove: |
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2.3 Scaldacqua a pompa di calorePer gli scaldacqua a pompa di calore l’incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acqui |
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2.4 Generatori di calore alimentati da biomassaPer gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), l’incentivo è calcolato secondo le seguenti formule: Caldaie a biomassa: Ia tot = Pn · hr · Ci · Ce dove Ia tot è l’incentivo annuo in euro; Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in Tabella 5 distinto per tecnologia installata; Pn è la potenza termica nominale dell’impianto; hr sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in Tabella 6; Ce è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 7 per le caldaie a legna e nella Tabella 8 per le caldaie a pellets. Stufe a pellets, stufe a legna e termocamini: Ia tot = 3,35 · ln (Pn) · hr · Ci · Ce dove Ia tot è l’incentivo annuo in euro; Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in Tabella 5, distinto per tecnologia installata; Pn è la potenza termica nominale dell’impianto; hr sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in Tabella 6; Ce è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 9 per i termocamini e le stufe a legna e nella Tabella 10 per le stufe a pellets. TABELLA 5. - Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti a biomassa.
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2.5 Solare termico e solar coolingPer gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula: Ia tot = Ci · Sl dove Ia tot è l’incentivo annuo in euro; Ci è il coefficiente di valorizzazione d |
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ALLEGATO III - Determinazione dell’incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energeticheAi fini dell’applicazione dell’articolo 15, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l’esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla Tabella 1: TABELLA 1. - Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica |
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ALLEGATO IV - Procedure per l’iscrizione ai registri |
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1. Iscrizione ai registriPer l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al |
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2. Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezionePossono richiedere l'iscrizione ai registri i soggetti in possesso del pertinente titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio degli interventi indicati al precedente punto 1. La richiesta di iscrizione ai registri è formulata al GSE dai soggetti responsabili di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la qu |
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3. Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritto al registroGli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione del coeffic |
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