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18/05/2022

Superbonus, le scadenze definitive vigenti dal 2022

Ecco le scadenze definitive per il Superbonus 110% sulla base del testo della Legge di bilancio pubblicato in Gazzetta e della successiva proroga attuata con il D.L. 50/2022. Indicazioni e testo coordinato dei commi. Tabella di riepilogo delle scadenze.

Sulla G.U. 31/12/2021, n. 310, Suppl. Ord. n. 49, è stato pubblicato il testo della L. 30/12/2021, n. 234 - Legge di bilancio 2022. Ulteriore proroga solo per le villette è stata disposta con l'art. 14 del D.L. 50/2022 (vedi Proroga Superbonus villette). Di seguito, quanto alle scadenze del Superbonus 110%, quanto emerge dal testo.

Proroga al 31/12/2025 per condomini (sia interventi trainanti che interventi trainati nelle singole unità immobiliari - previsione espressamente aggiunta), persone fisiche uniche proprietarie di edifici da 2 a 4 abitazioni ed eventuali pertinenze nonché Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, con le seguenti specifiche:
- 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024 (resta al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza);
- 65% per le spese sostenute nel 2025 (resta al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza).

Proroga al 31/12/2022 per persone fisiche su unifamiliari, a condizione che alla data del 30/09/2022 (termine inizialmente stabilito al 30/06/2022 e poi prorogato al 30/09/2022 dall'art. 14 del D.L. 50/2022 - vedi Proroga Superbonus villette) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nessun riferimento in questo caso all’indicatore Isee, alla prima casa o alla data di presentazione della CILAS.

Conferma della scadenza al 30/06/2023, con estensione al 31/12/2023 se al 30/06/2023 si raggiunge un SAL di almeno il 60%, per IACP e istituti similari (sia interventi trainanti che interventi trainati nelle singole unità immobiliari - previsione espressamente aggiunta).
Proroga al 30/06/2023 di cui sopra estesa alle medesime condizioni anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (soggetti di cui alla lettera d del comma 9). (*)
La proroga in questione, disposta dal comma 3-bis (vedi il nuovo testo qui sotto), sembra riferita solo al Super-Ecobonus e non anche al Super-Sismabonus (parla delle “disposizioni dei commi da 1 a 3"), anche se è poi richiamata anche al comma 8-bis.

TESTO DEI COMMI DI RIFERIMENTO, COME MODIFICATI DALLA LEGGE DI BILANCIO

[COMMA MODIFICATO] 3-bis. 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

[COMMA SOSTITUITO] 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

[NUOVO COMMA] 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

 

SUPERBONUS - TABELLA DI RIEPILOGO SCADENZE AGGIORNATE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

SOGGETTI

SCADENZA

Condomini ed edifici plurifamiliari

31/12/2025
(fino a tutto il 2023 con percentuale 110%, per il 2024 70%, per il 2025 65% - per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025)

Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità

31/12/2025
(fino a tutto il 2023 con percentuale 110%, per il 2024 70%, per il 2025 65% - per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025)

Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome

30/06/2022
Estensione al 31/12/2022 se al 30/09/2022 eseguiti lavori ≥ 30%
(per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%)

IACP e istituti similari, Cooperative edilizie a proprietà indivisa

30/06/2023 (vedi nota * riportata sopra)
Estensione al 31/12/2023 se al 30/06/2023 eseguiti lavori ≥ 60%
(per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%)

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promoziona sociale

31/12/2025
(fino a tutto il 2023 con percentuale 110%, per il 2024 70%, per il 2025 65% - per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025)

Associazioni sportive dilettantistiche

30/06/2022

 


 

Dalla redazione