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21/12/2021

False attestazioni nella SCIA, responsabilità penale del professionista tecnico

Secondo la Corte di Cassazione, sussiste la responsabilità penale del professionista tecnico che, nel compilare il modulo di presentazione, abbia falsamente attestato le condizioni fondamentali per l’accoglimento della SCIA.

Nel caso di specie un professionista tecnico era stato condannato per il reato di cui all'art. 483 del Codice penale, perché aveva attestato falsamente, nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa alla installazione di una insegna esterna, che l’immobile non fosse assoggettato a vincolo architettonico a sensi dell'art. 10, comma 3, D. Leg.vo 42/2004, mentre invece lo era.
Il professionista ricorreva in Cassazione asserendo che si trattasse dell'apposizione di una "crocetta" su un modulo prestampato contenente una pluralità di caselle da compilare che, a suo avviso, "solo genericamente responsabilizzava il sottoscrittore".

La Corte di Cassazione Ord. C. Cass. pen. 10/09/2021, n. 33662, ha ricordato che:
- l'art. 483, Codice penale punisce chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nell’incriminare chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al Codice penale e alle leggi speciali in materia ai fini sanzionatori.
Pertanto, ha affermato la Suprema Corte, risponde del delitto di cui all'art. 483, Codice penale, il tecnico che, in sede di presentazione di una SCIA, attesti falsamente che un immobile non è assoggettato a vincolo storico architettonico, quando invece lo è.

I giudici hanno quindi respinto la tesi del professionista in ordine alla non configurabilità del reato in quanto:
- il modulo della SCIA contiene espressi avvisi sulla assunzione di responsabilità penale e in particolare nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;
- la dichiarazione era stata resa da un tecnico, dunque da una persona esperta del settore e qualificata, e riguardava proprio una delle condizioni fondamentali per l'accoglimento della SCIA, quale è la non sottoposizione del bene a vincoli di tutela;
- l'obbligo, normativamente imposto, di dichiarare il vero involge specifici doveri di verifica di corrispondenza.

Dalla redazione