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17/12/2021

Principio di rotazione, irrilevanza della durata del precedente affidamento

Negli appalti sotto soglia, il divieto di affidamento all’operatore uscente si applica a prescindere dalla durata dell'affidamento immediatamente precedente.

Nel caso di specie il ricorrente lamentava che il Comune avesse affidato direttamente ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 il servizio di scuolabus per l’intero anno scolastico allo stesso operatore che aveva svolto il servizio per un solo semestre nell’anno precedente.

Il TAR Liguria 06/12/2021, n. 1052 ha ricordato che secondo una costante giurisprudenza, la rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente (C. Stato 17 marzo 2021, n. 2292; C. Stato 15/12/2020, n. 8030).
Più in particolare, è stato a più riprese chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (C. Stato 27/04/2020, n. 2655), e che non sono ostative all'applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata. Il principio di rotazione è inapplicabile soltanto nel caso di “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero, più chiaramente, di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell'attuale affidamento (sul punto si veda la Nota Presupposti per l'applicabilità del principio di rotazione nei contratti sottosoglia).

Tutto ciò vale anche nelle procedure affidate ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lett. a). Ed infatti, ha affermato il TAR, si tratta di una disciplina dettata specificamente per il periodo emergenziale (così la rubrica dell’articolo) connesso alla pandemia da Covid-19, che nondimeno, nel periodo finale, ribadisce la cogenza del principio di rotazione previsto in via ordinaria per gli affidamenti dei contratti sotto soglia (art. 36, D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lett. b).

In conclusione, la violazione del diritto di rotazione ha determinato, nella fattispecie, la dichiarazione di inefficacia del contratto e l’indizione di una nuova procedura con il divieto di riassegnare, in caso di scelta per l’affidamento diretto e senza gara, il servizio al medesimo operatore.

Dalla redazione