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10/12/2021

Direttiva VIA, orientamenti dalla Commissione UE

In materia di valutazione di impatto ambientale, la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti per la corretta applicazione della Direttiva VIA con particolare riferimento ai casi di modifica ed estensione dei progetti.

Con la Comunicazione pubblicata nella GUUE 03/12/2021, n. C 486, la Commissione UE fornisce chiarimenti alle autorità competenti e ai portatori di interessi sull’applicazione della Direttiva 2011/92/UE (Direttiva VIA), come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE (quest'ultima attuata dal D. Legvo 16/06/2017, n. 104 che, a sua volta, ha modificato la Parte II del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 - c.d. Codice dell’ambiente), alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il documento descrive i concetti e i principi previsti dalla Direttiva VIA, comprese le relative definizioni e disposizioni, e si prefigge di migliorarne l’attuazione mediante esempi contestualizzati degli obblighi derivanti da tale Direttiva, la promozione di un approccio coerente e l’inquadramento delle disposizioni applicabili in materia di modifiche ed estensioni dei progetti.
Gli orientamenti sono incentrati sulle modifiche e sulle estensioni dei progetti di cui all’allegato I e all'allegato II della Direttiva VIA (vedi gli allegati II, II-bis, III e IV, D. Leg.vo 152/2006) e dedicano un capitolo specifico al settore nucleare.

In proposito la Commissione ricorda che la Direttiva VIA stabilisce obblighi procedurali relativi ai progetti pubblici e privati che rientrano nel suo ambito di applicazione e che possono avere un impatto ambientale significativo. Per tali progetti deve essere prevista un’autorizzazione, il cui rilascio è preceduto da una valutazione dell’impatto ambientale.
I progetti che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva VIA sono divisi in categorie ed elencati negli allegati I e II:
a) i progetti di cui all’allegato I sono ritenuti avere effetti significativi sull’ambiente e per principio sono sottoposti a valutazione obbligatoria. Fatti salvi i casi eccezionali (di cui all’art. 2, paragrafo 4), i progetti che rientrano nell’allegato I devono, in quanto tali e prima della concessione dell’autorizzazione, essere sottoposti a valutazione sistematica del loro impatto ambientale; ne consegue che gli Stati membri non hanno alcun margine di discrezionalità al riguardo. Inoltre, per la maggior parte dei progetti sono previsti valori limite ai quali è direttamente collegata l'applicazione della valutazione;
b) i progetti elencati nell’allegato II non hanno necessariamente in tutti i casi un impatto ambientale significativo. Essi dovrebbero essere sottoposti a una procedura di determinazione, comunemente nota con il termine screening, per stabilire se possono avere un impatto ambientale significativo. La determinazione del probabile impatto ambientale significativo può essere effettuata mediante un esame del progetto caso per caso, la fissazione di soglie o criteri o una combinazione di tali metodi, tenendo conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all’allegato III della Direttiva (caratteristiche dei progetti, ubicazione dei progetti, tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale).

In tale contesto la Commissione fornisce, tra gli altri, utili chiarimenti:
- sull’obbligo di autorizzazione,
- in merito al frazionamento dei progetti,
- sui rimedi alla mancata valutazione di impatto ambientale,
- in tema di progetti con o senza valori limite,
- sul concetto di modifica/estensione dei progetti,
- per la gestione delle modifiche e delle estensioni degli stessi.

Dalla redazione