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07/12/2021

Polizza per asseverazioni bonus edilizi diversi dal Superbonus

Una interpretazione sistematica (e logica) delle norme porta a ritenere non necessaria la stipula di una polizza assicurativa specifica per il professionista che asseveri la congruità delle spese in relazione a interventi diversi dal Superbonus 110%.

Vedi aggiornamento: Polizza RC asseveratori bonus fiscali edilizi, le alternative possibili

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L’art. 1 del D.L. 157/2021 (che molto probabilmente non sarà convertito in legge e le cui norme saranno introdotte nella Legge di bilancio 2022) ha previsto la redazione di un’asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti, da redigersi a cura di un professionista tecnico in tutti i casi in cui il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, per i bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (Ecobonus ordinario, Sismabonus ordinario, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate).
Per dettagli e modulistica da utilizzare vedi Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica.

Con la Circolare 29/11/2021, n. 16/E, sono poi stati forniti chiarimenti su vari aspetti delle nuove norme, ma non è stato chiarito se i professionisti che redigono tali asseverazioni debbano essere dotati di una polizza assicurativa specifica, analogamente a quanto avviene per il Superbonus 110%.
Come spesso accade, il legislatore avrebbe potuto essere chiaro, e indicare esplicitamente l’esistenza o meno dell’obbligo, oppure avrebbe potuto farlo l’Agenzia entrate nella Circolare. Purtroppo tale indicazione non è stata data, e quindi bisogna procedere in via interpretativa.

Il nuovo comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020 (comma introdotto ad opera della lettera b, art. 1 del D.L. 157/2021), dispone che “Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 [quindi quelle relative ai vari bonus diversi dal Superbonus per i quali è possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura] i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”.
Il richiamo è quindi al comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, il quale a sua volta - in riferimento all’asseverazione di cui al comma 13 (cioè quella per il Super-Ecobonus e/o per il Super-Sismabonus) - indica:
- le tempistiche per il rilascio delle asseverazioni (al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori);
- i parametri di riferimento (prezzari e altri valori di riferimento).

Nessun riferimento è presente, né nell’art. 1 del D.L. 157/2021, né nel comma 1-ter art. 121 del D.L. 34/2020, né nei commi 13-bis e 13 art. 119 del D.L. 34/2020, all’obbligo di polizza assicurativa specifica, che per il Superbonus è disposto dal comma 14 art. 119 del D.L. 34/2020, il quale non viene in alcun modo richiamato.
Ne segue che una interpretazione sistematica delle norme porta a ritenere NON NECESSARIA una polizza assicurativa specifica per il professionista tecnico che assevera la congruità delle spese per bonus diversi dal Superbonus 110%. Il professionista potrà pertanto utilizzare l’ordinaria polizza posseduta per lo svolgimento della propria attività.
Come detto, nessun cenno in proposito è presente nella Circolare 29/11/2021, n. 16/E (vedi anche Circolare Agenzia entrate su asseverazioni e visti per i bonus fiscali), la quale solo al punto 1.2.2 si limita a dare indicazioni in merito alle abilitazioni necessarie, al fatto che il modulo può essere in carta libera (richiedi il modello elaborato da LT, vedi Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica), e null’altro.

Del resto anche una interpretazione logica e sensata delle norme porta alla stessa conclusione. Sarebbe infatti oltremodo sproporzionato e assurdo richiedere indiscriminatamente una polizza con massimale da almeno 500.000 Euro per asseverare lavori che molto spesso sono di limitata entità. Si pensi ad esempio alle piccole ristrutturazioni interne agli appartamenti da poche migliaia di Euro; casi peraltro dove è altamente improbabile che si verifichino frodi, dato che il 50% dei costi sono sostenuti dal contribuente, e che già sono fortemente penalizzati dai nuovi adempimenti introdotti.

Dalla redazione