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06/12/2021

Sicurezza sul lavoro e sospensione attività: chiarimenti dall'Ispettorato del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti sulla sospensione dell’attività dell’impresa e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione in caso di violazioni di norme per la tutela della salute e sicurezza del lavoro o in presenza del 10% dei lavoratori impiegati in modo irregolare.

L'art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, ha sostituito l’art. 14 del D. Leg.vo 81/2008 relativo al contrasto del lavoro irregolare ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del quale l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione:
- quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, o
- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D. Leg.vo 81/2008 medesimo (si veda Sicurezza sul lavoro: sospensione attività e divieto di contrattare con la P.A. per gravi violazioni).

La Circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 09/11/2021, n. 3 fornisce alcune indicazioni condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge del D.L. 146/2021.

Condizioni per l’adozione del provvedimento
Secondo l’attuale disciplina il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro; a differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la possibilità di adottare il provvedimento da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si evidenzia ora l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
Tuttavia, nell’adozione del provvedimento sospensivo va valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come previsto dal nuovo art. 14, comma 4, del D. Leg.vo 81/2008

Adozione del provvedimento per lavoro irregolare
Sul punto si evidenziano alcune sostanziali novità rispetto alla previgente formulazione:
- la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione.
La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Leg.vo 81/2008
Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento all’accesso ispettivo, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.

Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al D. Leg.vo 81/2008, riportato nella Circolare.
A tale riguardo, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.

Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza
Il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere). 
Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I; si tratta dei lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento;
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
A fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. 

Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
L’ultimo periodo dell'art. 14, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori, nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Sul punto si richiamano i precedenti chiarimenti secondo i quali, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento.
In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma  aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
Si segnala inoltre che le somme aggiuntive previste sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. 
Rimane la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%, con successivo versamento dell'importo residuo, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. 

Comunicazione alle autorità
Per tutto il periodo di sospensione, si prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’ANAC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione
Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro. L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.
In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, si prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e 21 del D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.

Inottemperanza al provvedimento di sospensione
Ai sensi del nuovo comma art. 14, comma 15, del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Dalla redazione