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L. R. Basilicata 30/11/2021, n. 54

Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidii del territorio lucano.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/06/2023, n. 11
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Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata riconosce e tutela la pastorizia e l'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante come

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Articolo 2 - Pastore presidio del territorio

1. Ai fini della presente legge è "pastore presidio del territorio" l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di cui all'

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Articolo 3 - Compiti della Regione

1. La Regione, per gli scopi e le finalità della presente legge:

a) diffonde la conoscenza ed il rispetto del patrimonio storico rurale, dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia e della transumanza;

b) tutela e valorizza il patrimonio del

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Articolo 4 - Rapporti con gli enti locali

1. Per le finalità di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli

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Articolo 5 - Elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano

1. È istituito presso la struttura amministrativa regionale competente l'elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano.

2. Ai fini dell'iscrizione del pastore nell'elenco regionale è necessario che:

a) l'all

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Articolo 6 - Rete dei pastori presidii del territorio regionale

1. È istituita la rete delle aziende zootecniche dei pastori presidii del territorio regionale.

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Articolo 7 - Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione gli atti di attuazione della presente legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

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Articolo 8 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in un importo massimo di euro 100.000 per l’esercizio 2023 si provvede mediante lo stanziamento a valere sulla Missione 16, Programma 01, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

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Dalla redazione