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01/12/2021

Studi professionali associati: esclusione dell’obbligo assicurativo INAIL

La Corte di Cassazione ribadisce che i componenti degli studi professionali associati (nel caso di specie ingegneri) non sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la C. Cass. 10/11/2021, n. 33203, sezione lavoro, ha respinto il ricorso dell’INAIL e ha confermato la decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto non soggetti all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali gli ingegneri di uno studio associato.
In particolare i giudici di merito avevano ritenuto che lo studio in questione non potesse essere assimilato ad una società, non essendo configurabile nei suoi confronti alcun vincolo di assoggettamento dei liberi professionisti che vi erano associati, e che pertanto dovesse essere esclusa la sussistenza dei presupposti per l'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL.

CONSIDERAZIONI DELLA CORTE - In proposito i giudici di legittimità hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con l’ord. 25/2016 (disponibile in allegato), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, D.P.R. 1124/1965, nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gli associati degli studi professionali che siano tra loro legati da un vincolo di "dipendenza funzionale", a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi che l'accordo degli associati può prefigurare ex art. 36 c.c. e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell'autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni.

Inoltre è stato evidenziato che nel sistema assicurativo gestito dall’INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele, sussistendo limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle "attività protette" che ai "soggetti assicurati", e che la modulazione dell’obbligazione assicurativa in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di tutela è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Non sono pertanto ammissibili interpretazioni che pervengano surrettiziamente a travalicare i limiti del testo delle norme vigenti.

PRINCIPIO DI DIRITTO - La Corte di Cassazione ha pertanto ribadito il principio (già espresso da C. Cass. lav. 15971/2017 e C. Cass. lav. 30428/2019) secondo il quale l'obbligo assicurativo non sussiste nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del D.P.R. 1124/1965) ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali.

Dalla redazione