FAST FIND : FL6710

Flash news del
17/11/2021

Autorizzazione paesaggistica per interventi in edilizia libera

Secondo il TAR Liguria, la circostanza che gli interventi rientrino nel regime dell'attività edilizia libera non esclude, in linea generale, l’obbligo di autorizzazione paesaggistica.

Nel caso di specie si trattava di due manufatti in legno provvisti di porta e finestra realizzati sul lastrico solare di un immobile di proprietà, oggetto di un ordinanza di rimessione in pristino plurimotivata in ragione dell'assenza del titolo abilitativo e della mancanza di autorizzazione paesaggistica. La ricorrente contestava il provvedimento, sostenendo che le opere rientrassero nel regime dell’attività edilizia libera, quali elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici non comportanti incremento del carico urbanistico.

Il TAR Liguria 02/11/2021, n. 917 ha ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo i giudici il ricorrente aveva contestato il provvedimento comunale solo sotto il profilo della necessità del titolo abilitativo edilizio, “dimenticandosi” di addurre le censure relative alla necessità della previa autorizzazione paesaggistica.

Sul punto il TAR ha affermato che la circostanza che le opere rientrino nell’alveo dell’edilizia libera, in linea generale, non esonera di per sé il proprietario dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di aree o immobili d’interesse paesaggistico e l’intervento non rientri tra quelli di lieve entità di cui al D.P.R. 31/2017.
Ciò perché la normativa urbanistico-edilizia e quella paesistica hanno finalità diverse, come confermato dall’art. 167, comma 4 del D. Leg.vo 42/2004, che tra le fattispecie idonee alla sanatoria paesistica comprende la manutenzione ordinaria (che riguarda proprio opere di edilizia libera) nonché dallo stesso art. 6 del D.P.R. 380/2001 (che individua gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera), che fa comunque salvo il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per questo, la parte attrice avrebbe dovuto specificare i motivi per cui le opere contestate, oltre a poter essere realizzate senza alcun titolo abilitativo edilizio, non richiedessero nemmeno la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

In sostanza, anche se fosse stata per ipotesi accolta la censura sul regime applicabile di edilizia libera, l'ordinanza di demolizione avrebbe continuato a reggersi sulla base della mancanza di autorizzazione paesaggistica (non contestata).

Dalla redazione