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16/11/2021

Raggruppamenti temporanei, requisito di fatturato minimo e diritto di accesso agli atti

La Corte di giustizia europea si pronuncia in materia di requisiti di capacità economico-finanziaria e sui motivi di esclusione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese. La Corte fornisce inoltre precisazioni, alla luce del diritto europeo, sul diritto di accesso agli atti di gara qualora si tratti di informazioni riservate.

Con la sentenza C. Giustizia UE 07/09/2021, n. C-927/19, la Corte di giustizia UE affronta alcune interessanti questioni in tema di:
- RTI, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria e ai motivi di esclusione relativi ad un solo componente del raggruppamento;
- accesso agli atti di gara in relazione alla richiesta di ostensione di informazioni riservate.

RTI, FATTURATO MINIMO E FALSE DICHIARAZIONI - A tale proposito la Corte ha affermato che:
- ai sensi degli artt. 58 e 60 della Direttiva 26/02/2014, n. 24 (vedi artt. 83 e 86 del D. Leg.vo 50/2016), nell’ipotesi in cui l’Amministrazione aggiudicatrice ha preteso che gli operatori economici abbiano realizzato un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto pubblico da aggiudicare, un operatore economico può avvalersi, al fine di fornire la prova della sua capacità economica e finanziaria, degli introiti ricavati da un raggruppamento temporaneo di imprese del quale ha fatto parte, soltanto se ha effettivamente contribuito, nell’ambito di un determinato appalto pubblico, alla realizzazione di un’attività di tale raggruppamento analoga a quella oggetto dell’appalto pubblico per il quale detto operatore intende dimostrare la propria capacità economica e finanziaria;
-  qualora un operatore economico, membro di un raggruppamento di operatori economici, si sia reso colpevole di false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione del raggruppamento o della soddisfazione da parte di quest’ultimo dei criteri di selezione, senza che gli altri componenti abbiano avuto conoscenza di tale falsa dichiarazione, il diritto europeo non ammette un provvedimento di esclusione da qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti pubblici nei confronti di tutti i membri di tale raggruppamento.

ACCESSO AGLI ATTI E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL DINIEGO - In tema di accesso agli atti di gara, la Corte UE ha ritenuto che un’amministrazione aggiudicatrice cui sia stata presentata una richiesta di comunicazione di informazioni considerate riservate contenute nell’offerta dell’impresa alla quale è stato aggiudicato l’appalto non deve, in linea di principio, comunicare tali informazioni (vedi art. 21, Direttiva 24/2014; art. 53, D. Leg.vo 50/2016). Tuttavia il rifiuto all’ostensione deve essere adeguatamente motivato, tenendo in debito conto il bilanciamento tra:
- il diritto del richiedente a una buona amministrazione e
- il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate.
Pertanto l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare chiaramente i motivi per i quali ritiene che le informazioni alle quali è chiesto l’accesso siano riservate.
In caso di ricorso davanti al giudice nazionale, questo deve necessariamente disporre delle informazioni richieste, comprese le informazioni riservate e i segreti commerciali, per essere in grado di pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla comunicabilità di dette informazioni, e, procedendo ad un esame di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, può, se del caso, annullare la decisione di diniego.

Dalla redazione