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10/11/2021

Appalti pubblici, nozione di servizi intellettuali

Il Consiglio di Stato fornisce la definizione di servizi di natura intellettuale ai fini dell’esclusione dall’obbligo di indicazione nell'offerta dei costi della manodopera.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la società seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicatario non avesse indicato nell’offerta i costi della manodopera. Secondo la ricorrente non si trattava di un appalto di servizi di natura intellettuale per i quali è escluso tale obbligo, tenuto conto che l’aggiudicatario avrebbe dovuto fornire alla stazione appaltante anche attività che non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate.

NOZIONE DI SERVIZI INTELLETTUALI - Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016, l’operatore non deve indicare, nella offerta economica, i propri costi della manodopera qualora, tra l’altro, si tratti di un appalto di servizi “di natura intellettuale”. Con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, posto che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha evidenziato che:
- ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario;
- non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali o che non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate.
Di conseguenza:
- per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse;
- al contrario, va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati.

Sulla base di tali principi, C. Stato 22/10/2021, n. 7094 ha osservato che, nel caso di specie, l’appalto di servizi aveva natura chiaramente intellettuale, dovendo l’aggiudicatario predisporre, all’esito di una prestazione professionale altamente qualificata, un software specialistico gestionale per il controllo delle attività da svolgere in favore del Comune.

SERVIZI ACCESSORI E DI MANUTENZIONE - Al rilievo del ricorrente che l’appalto prevedesse altresì il servizio di manutenzione continuativa (gestione del database, help support giornaliero, servizi continuativi per evitare guasti bloccanti), i giudici hanno replicato che tali prestazioni accessorie non avrebbero necessariamente ridotto il servizio ad una mera attività ripetitiva non richiedente l’elaborazione di soluzioni personalizzate.
Il Consiglio di Stato ha infatti dato rilievo al complessivo oggetto dell’appalto (ideazione e fornitura di un software personalizzato, attività manutentive, di aiuto e di supporto a latere, e di formazione del personale) che nella sostanza prevedeva, in misura largamente prevalente, l’espletamento, da parte dell’aggiudicatario, di prestazioni professionali connotate da cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, per venire incontro, di volta in volta, alle mutevoli esigenze nello svolgimento della complessa attività appaltata.
In tali circostanze, il Collegio ha escluso la sussistenza dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, confermando l'aggiudicazione contestata dalla ricorrente.

Dalla redazione