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08/11/2021

Traslazione del fabbricato, variazioni essenziali e richiesta parziale di sanatoria

Il TAR Calabria ribadisce il principio secondo il quale la traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali costituisce variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di una villetta in corso di costruzione. Il Comune aveva evidenziato:
- la trasformazione del piano interrato in seminterrato con sollevamento del piano di calpestio, modifiche alla distribuzione dei locali e aumento dell’altezza interna;
- la modifica dell’altezza del fabbricato;
- la traslazione del fabbricato all’interno del lotto rispetto a quanto previsto dal progetto assentito, che aveva comportato la violazione dei limiti di distanza dal fabbricato del lotto adiacente.
Secondo il ricorrente - che aveva presentato un’istanza di sanatoria solo per alcuni degli interventi in difformità - l’incremento dell’altezza e del volume di un fabbricato dovuta all’emersione fuori terra di volumi tecnici o di cubature accessorie e la diversa ubicazione dell’edificio sul lotto rispetto a quella precedentemente assentita non comporterebbero una variazione essenziale al progetto assoggettabile a sanzione demolitoria.

VARIAZIONI AL PROGETTO IN ZONA VINCOLATA - A seguito di un’attenta e dettagliata indagine del CTU, il TAR Calabria 18/10/2021, n. 787 ha ritenuto sussistenti le difformità riscontrate dal Comune e conseguentemente infondate le censure sollevate dalla parte ricorrente.
In primo luogo è stato rilevato che gli abusi contestati consistevano in difformità che avevano comportato un aumento di volumetria (corrispondente alla maggior altezza del fabbricato, anche a prescindere dal mutamento di destinazione d’uso del piano interrato) in area sottoposta a vincolo paesaggistico in cui non è ammissibile alcuna modifica o aumento di volumetria anche qualora riguardino soltanto un volume tecnico (cfr. art. 32, comma 3, D.P.R. 380/2001).

TRASLAZIONE DELL’EDIFICIO: VARIAZIONE ESSENZIALE - Inoltre, come già affermato da Consiglio di Stato (vedi C. Stato 07/01/2020, n. 104 richiamata dal TAR), rientra nel concetto di "modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza", e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, D. P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime.

SANATORIA PARZIALE, CONDIZIONI - Infine è stato ricordato che non è consentita la sanatoria parziale di un immobile abusivo, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione ai vari elementi che lo compongono. Le singole parti di un fabbricato possono essere valutate, ai fini di una sanatoria parziale, soltanto se autonome e scindibili rispetto al corpo di fabbrica. Nel caso di specie invece gli interventi oggetto della richiesta di sanatoria insistevano sull’unico fabbricato contestato e non potevano quindi essere ritenuti autonomi e scindibili rispetto al manufatto nel suo complesso.

Dalla redazione