FAST FIND : FL6690

Flash news del
05/11/2021

Piano di lottizzazione e calcolo del contributo di costruzione

Il TAR Sicilia-Palermo fornisce chiarimenti sulla determinazione del contributo di costruzione dovuto per i permessi di costruire rilasciati sulla base di una convenzione di lottizzazione.

Nella fattispecie la società ricorrente contestava il calcolo del contributo di costruzione effettuato dal Comune, sostenendo che gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione avrebbero dovuto essere parametrati in ragione dei criteri vigenti all’atto dell’adozione del piano di lottizzazione, e non di quelli - meno favorevoli - vigenti al momento del rilascio delle concessioni edilizie.

TAR Sicilia-Palermo 12/10/2021, n. 2779 ha ricordato che il contributo per il rilascio di un permesso di costruire è disciplinato dall’art. 16 e segg. del D.P.R. 380/2001 secondo il quale sia la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, che quella relativa al costo di costruzione, vengono determinate all’atto del rilascio del permesso di costruire sulla base dei parametri stabiliti dal consiglio comunale, a sua volta vincolato dalle tabelle parametriche individuate con atto regionale; è altresì previsto che ogni cinque anni i Comuni provvedano ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali.
Ciò posto, ha affermato il Collegio, non è rinvenibile alcuna ragione, né letterale né logica, per ritenere che gli oneri urbanistici vadano commisurati sulla base dei criteri vigenti al momento di adozione del piano di lottizzazione.
Ed infatti:
- su un piano strettamente letterale, le norme che vengono in rilievo fanno sempre esclusivo riferimento al momento del rilascio del permesso di costruire, mentre una "vistosa" deroga al principio del tempus regit actum avrebbe richiesto una sua chiara esplicitazione;
- da un punto di vista logico, non è giustificabile che il piano di lottizzazione possa produrre - diversamente dagli altri strumenti urbanistici normativamente previsti - l’effetto di cristallizzare la quantificazione degli oneri urbanistici dovuti a seguito del rilascio di permessi di costruire, che potrebbero venire richiesti anche a distanza di diversi anni dalla sua adozione.

Inoltre gli oneri di urbanizzazione hanno lo scopo di assicurare all’ente locale la provvista economica necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione conseguenti all’intervento edilizio autorizzato; da ciò ne consegue che tali oneri devono essere, il più possibile, adeguati all’effettiva spesa che dovrà affrontare il Comune, e quindi parametrati ai criteri vigenti al momento del rilascio dei permessi di costruire, momento nel quale sorge l’esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione.

In base a tali considerazioni il TAR ha ritenuto non condivisibile la diversa ricostruzione sostenuta dalla parte ricorrente. Sono state ritenute anche prive di fondamento le altre censure mosse genericamente avverso i parametri utilizzati da Comune per la quantificazione degli oneri urbanistici. Sul punto il TAR ha affermato che ove la ricorrente avesse voluto efficacemente censurare la delibera adottata dal Comune:
- piuttosto che avanzare generiche e vaghe censure, avrebbe dovuto rilevare, e comprovare, il suo eventuale scostamento dai parametri indicati in sede regionale;
- trattandosi di un mero computo matematico, avrebbe dovuto evidenziare l’eventuale errore di calcolo compiuto dall’Amministrazione, e non invocare, semplicisticamente, la mancanza di adeguata motivazione della delibera.

Dalla redazione