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05/11/2021

Subappalto nei contratti pubblici: senza limiti dal 01/11/2021 salvo prestazioni specifiche

A partire dal 01/11/2021 non sussiste alcun limite quantitativo predeterminato alla subappaltabilità delle opere pubbliche.

In tema di appalti pubblici, l’art. 49 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. DL Semplificazioni 2021, conv. dalla L. 108/2021), ha modificato l'art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, relativo al subappalto.

Ai sensi del medesimo art. 49, comma 1, del D.L. 77/2021, dal 01/06/2021 (data di entrata in vigore del D.L.) al 31/10/2021, il subappalto non poteva superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

A partire dal 01/11/2021 non sussiste più alcun limite quantitativo al subappalto, fatte salve le prestazioni da eseguire direttamente dall’aggiudicatario, a causa delle specifiche caratteristiche dell’appalto che le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara.

Da tale data, eventuali restrizioni all’utilizzo del subappalto devono essere adeguatamente motivate dalle stazioni appaltanti. Queste ultime infatti, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:
- delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
- dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' art. 1 della L. 190/2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016.

Si ricorda che i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Leg.vo 50/2016.

L’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 dispone, inoltre, a pena di nullità:
- che il contratto non può essere ceduto;
- il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Vengono altresì disciplinati responsabilità e obblighi del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore, nonché indicate le categorie di forniture o servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto. 

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 105, comma 19, del D. Leg.vo 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Dalla redazione