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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/1996, n. 41
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/1996, n. 41
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L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/1996, n. 41
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2019, n. 24
- L.R. 06/08/2019, n. 13
- L.R. 08/03/2019, n. 4
- L.R. 06/11/2018, n. 25
- L.R. 30/03/2018, n. 14
- L.R. 10/11/2017, n. 37
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- L.R. 22/02/2000, n. 2
- L.R. 09/11/1998, n. 13
- L.R. 04/07/1997, n. 23
- L.R. 08/04/1997, n. 10
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CAPO I - FINALITÀ, OBIETTIVI E SOGGETTI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della dignità |
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Art. 2 - (Obiettivi)1. Le finalità di cui all'articolo 1, nel riconoscimento della centralità della persona e del nucleo familiare di appartenenza, sono realizzate attraverso il perseguimen |
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Art. 3 - (Soggetti degli interventi)1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti: a) la Regione; b)N6 |
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CAPO II - RUOLI ISTITUZIONALI |
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Art. 4 - (Compiti della Regione)1. La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica. In particolare: a) determina, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento propedeutico alla pianificazione integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria, in analogia a quanto previsto per i piani di intervento a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, i criteri |
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Art. 6 - (Compiti dei Comuni)1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico: a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico; b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico; c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto; d) servizio di aiuto personale; e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate |
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Art. 7 - Art. 13 bis - Omissis |
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CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE E MODALITÀDI INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE |
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Art. 14 - Art. 14 bis - Omissis |
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Art. 14 ter - (Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti: a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro; |
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Art. 14 quater - Omissis |
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Art. 15 - (Trasporti)1. In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone handicappate previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 e, ferme restando le competenze in |
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Art. 16 - (Barriere architettoniche)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menom |
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Art. 17 - (Trasformazione di centralini telefonici)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la tra |
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Art. 18 - (Presidi di rilevanza regionale)1. La Regione riconosce e sostiene la funzione e l'attività dei soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento; la ricognizione di tali strutture è effettuata e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, previa verifica del livello delle prestazioni, con riguardo ai criteri e agli standard determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). |
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Art. 19 - (Modalità di finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c))1. Oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del servi |
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Art. 20 - (Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità)1. Per sostenere la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), g bis), g ter |
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Art. 20 bis - (Sperimentazioni per l’innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità)1. L’Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati |
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Art. 20 ter - (Sostegno agli oneri di compartecipazione tariffaria)1. Alle persone con disabilità che beneficiano di progetti personalizzati nell'ambito di percorsi sperimentali &eg |
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Art. 21 - (Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi) |
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CAPO IV - NORME FINANZIARIE |
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Art. 23 - Art. 24 - Omissis |
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CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 25 - (Rinvio a successiva programmazione)1. Le modalità di finanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, trovano appli |
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Art. 26 - Omissis |
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Art. 27 - (Scioglimento o trasformazione degli attuali consorzi provinciali)1. Conseguentemente all'opzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), i Comuni e le Province partecipanti ai consorzi di Enti locali già costituiti ed operanti per l'assistenza ai sog |
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Art. 28 - Art. 30 - Omissis |
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Art. 31 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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