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Delib. G.R. Lombardia 11/10/2021, n. XI/5360

Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa - Aggiornamento della d.g.r. 3965 del 31 luglio 2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 31/07/2023, n. XII/816
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Premesso:

- che gli articoli 9 e 24 della l.r. 24/2006 dettano disposizioni in materia di impianti termici e attribuiscono alla Giunta la competenza a definire in modo puntuale la disciplina per l’installazione, l’esercizio e il controllo degli impianti termici, nel rispetto delle disposizioni nazionali;

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, in conformità ai criteri previsti con l’art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;

- che con dgr 7095 del 18 settembre 2017 sono state approvate «Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino padano 2017», prevedendo limitazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti alimentati da biomassa;

- che con dgr n. 449 del 2 agosto 2018 è stato approvato l’«Aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA), confermando le limitazioni di cui sopra»;

Dato atto che con dgr 3502 del 5 agosto 2020 è stato approvato l’aggiornamento delle disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili, rinviando ad un ulteriore provvedimento l’aggiornamento delle disposizioni relative agli impianti alimentati da biomassa;

Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni allegate alla dgr 3965/2015, in modo da:

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Allegato 1 - Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa
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1. Premessa

La disciplina in materia di impianti termici civili fa riferimento a numerosi provvedimenti normativi di livello europeo, statale e regionale.

La normativa statale in materia di installazione, esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici presenta carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, per effetto di quanto stabilito con il D.Lgs. 192/2005 e ribadito dal D.P.R. 74/2013.

La disciplina regionale in materia di impianti termici civili è stabilita con provvedimenti della Giunta regionale, in conformità a quant

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2. Finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa con inclusi:

- i requisiti per l’installazione e l’esercizio;

- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di controllo dell’efficienza

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3. Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucin

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4. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.

a. “Accertamento”: l’insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.

b. “Apparecchio di riscaldamento localizzato”: generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.

c. “Apparecchio fisso”: generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l’installazione su un supporto che ne assicuri l’immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

d. “Autorità competente”: soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.

e. “Biomassa legnosa”: la biomassa combustibile indicata nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

f. “Caminetto aperto”: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.

g. “Caminetto chiuso”: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.

h. “Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici” o “CURIT”: Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.

i. “Categoria di edificio”: la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..

j. “Centri di Assistenza Impianti termici” o “CAIT”: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

k. “Certificazione energetica dell’edificio”: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

l. “Climatizzazione invernale”: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.

m. “Codice univoco dell’impianto termico”: il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell’impianto termico e su tutta la documentazione relativa all’impianto stesso.

n. “Cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

o. “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti d

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5. Competenze

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., le Regioni provvedono all’attuazione dello stesso decreto e possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti con esso, in termini di:

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6. Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L’apposizione della Targa sull’impianto avviene tramite:

- l’installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;

- il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);

- l’ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

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7. Documenti dell’impianto

1. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

a) libretto di impianto conforme al modello adottato con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 e ss.mm.ii.;

b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell’impianto;

c) libretto con le istruzioni per l’uso, la manutenzion

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8. Requisiti per l’installazione

1. L’installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici alimentati da biomassa legnosa o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e dell’art. 15 del d.lgs. 28/2011 e in conformità alle istruzioni tecniche rese disponibili dall’impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale.

2. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza deve essere motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di climatizzazione invernale condotto secondo la norma UNI EN 128

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9. Messa in esercizio dell’impianto

1. La messa in esercizio dell’impianto può essere effettuata fino a 6 mesi dalla data di posa del generatore. Nel periodo antecedente alla messa in esercizio, l’impianto risulta non attivo e pertanto non può essere utilizzato. In questo caso l’attivazione dell’impianto coincide con la p

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10. Requisiti degli impianti termici

1. Sono confermate le disposizioni della dgr 7095 del 18.9.2017 (“Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (pria) e dell’accordo di programma di bacino padano 2017”) e della successiva dgr n. 449 del 2.8.2018 (“Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA)” di seguito indicate:

a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:

- generatori inferiori a 3 Stelle a partire dall’1/10/2018;

- generatori inferiori a 4 Stelle a partire dall’1/1/2020

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11. Nuovi requisiti e relative scadenze per l’installazione di impianti

1. A decorrere dal 15.10.2024, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:

a) Nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;

b) Nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del

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12. Assolvimento dell’obbligo di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 con impianti alimentati a biomassa

1. La dgr 7095/2017 vieta, nel caso in cui la normativa preveda l’obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, di avvalersi di impianti alimentati da biomassa. Poiché tale previs

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13. Verifica dei requisiti in esercizio

1. Gli impianti termici civili, con potenza al focolare inferiore o uguale a 500 kW, in possesso dei requisiti di cui al punto 11, non sono soggetti ai controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall’

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14. Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.

3. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

4. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, i Comuni possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di

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15. Limiti di esercizio temporanei per superamento dei valori soglia per la qualità dell’aria.

1. Al verificarsi di condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 ne

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16. Manutenzione e controllo

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dagli art. 7 e 8 del dpr 74/2013. L’attività di controllo deve estendersi anche alla biomassa utilizzata e deve includere la verifica del contenuto idrico, mediante idoneo strumento di misura.

2. Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 e con la periodicità minima di seguito indicata:

 

Potenza termica nominale al focolare

≤ 10kW

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17. Adempimenti relativi alla Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)

1. È facoltà dell’Autorità competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT. Qualora l’Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al Manutentore, o al CAIT nel caso il Manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente. Nel caso di richieste ad un CAIT, l’Autorità competente deve inoltrare l’elenco delle dichiarazioni da verificare. Il CAIT dovrà consegnare il Rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli di Regione Lombardia o del Soggetto delegato. Richieste generiche delle Autorità competenti dovranno essere motivate e i CAIT potranno esporre i costi sostenuti per la produzione delle copie. L’Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere al Soggetto gestore del CURIT la sospensione dell’accesso al Catasto.

2. La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione della stessa, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista con intervalli temporali più ampi. I rapporti di controllo tecnico dev

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18. Pulizia della canna fumaria

1. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.

2. Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all’eccessivo spessore della

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19. Requisiti della biomassa

1. L’esercizio degli impianti è subordinato all’utilizzo di biomasse solide conformi ai requisiti di cui alla parte II, sezione 4, paragrafo 1 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, ove si prescrive che la legna e il cippato non devono derivare da material

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20. Termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi

1. Gli impianti termici centralizzati devono essere dotati di sistemi di termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi per ciascuna unità immobiliare o per singolo ambiente e per ciascun servizio reso, ivi compresa la produzione di acqua calda sanitaria.

2. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L’impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.

3. L’esenzione dall’obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti termici centralizzati esistenti è possibile anche nei casi in cui l’installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e non proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell’intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:

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21. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell’impianto, così come definito al punto 4, comma 1 lettera aaa), che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile è consentita solo nel caso in cui il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori al servizio di uno o anche più impianti termici, la delega può essere fatta a favore di un solo Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell’impianto termico e, ai fini dell’accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell’impianto.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell’atto di delega sia espressamente incluso l’incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica. L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sa

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22. Amministratore di condominio

1. L’Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 10, comma 13. L’Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all’Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con

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23. Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 232 kW è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore, munito del patentino di abilitazione.

2

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24. Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico

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25. Gestione e coordinamento del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all’utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, CURIT, pena l’impossibilità di esercitare pienamente le proprie competenze.

2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all’installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l’offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizio

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26. Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell’impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all’Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da ARIA SpA.

2. La corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale” gestito da ARIA S.p.A. Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da ARIA S.p.A. alle Autorità stesse. Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle sottostazioni allacciate alle reti di teleriscaldamento.

3. Il contributo regionale è determinato come segue:

 

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA

CONTRIBUTO IN €

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27. Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte all’osservanza delle norme relative ai requisiti di installazione e di esercizio, al contenimento dei consumi energetici e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento. L’ispezione dell’impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno termico dell’edificio.

2. Nell’ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sulle caratteristiche della biomassa, verificando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 19.

3. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l’adozione di atti di polizia giudiziaria, l’ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 6/2015.

4. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull’apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell’ispettore incaricato dall’Autorità competente. Il Respon

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28. Ispettori degli impianti termici

1. L’attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell’Autorità competente o dell’Organismo incaricato. Sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori abilitati ai sensi del successivo comma 4 e quelli già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della DGR 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

2. L’Autorità competente riconosce l’abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 4 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l’acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l’attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell’entrata in vigore della DGR 5117/2007, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:

- Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente (ing-ind/09);

- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);

- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);

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29. Relazione Biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 gennaio successivo, Regione Lombardia predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effet

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30. Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell’impianto termico. Laddove l’Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

2. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista, l’Autorità competente può diffidare il Responsabile dell’impianto termico ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata, l’Autorità competente provvederà ad applicare la sanzione prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 o la sanzione specificatamente indicata dalle leggi vigenti per l’inadempimento accertato.

3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti, l’Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l’obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

4. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell’infrazione cui fa seguito, a cura dell’Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, sono le seguenti:

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall’art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall’art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L’inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’ art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall’art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

d) Mancata comunicazi

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31. Disposizioni finali

Ove non diversamente indicato, le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022 – 2023.

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Allegato 2 - LINEE GUIDA PER L’USO DELLA BIOMASSA LEGNOSA NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
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Le biomasse nel riscaldamento domestico

L’impiego delle biomasse legnose per la produzione di energia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi, assunti a livello internazionale, di un’economia a basse emissioni di carbonio entro il 2030.

Le emissioni inquinanti prodotte dagli impianti domestici a legna dipendono da numerosi fattori, e principalmente:

- dal tipo di apparecchi in cui avviene la combustione

- dalla completezza della combustione

- dall

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Buone pratiche per l’uso di legna e pellet per riscaldamento

a) Accendere il fuoco dall’alto, utilizzando gli accendi-fuoco o pezzetti di legna più piccoli e spaccati (no tondelli, ramaglie o carta). La legna va disposta collocando in basso i pezzi di maggiori dimensioni e via via quelli più piccoli, avendo comunque cura di non sovraccaricare il focolare. La carica deve essere accesa, dall’alto e non dal basso, ponendo accendi - fuoco in un castelletto formato con i pezzetti piccoli.

In questo modo la combustione procede più lentamente ed è più controllata.

b) Gestire in modo stabile la combustione, perché la produzione di inquinanti aumenta in caso di continui spegnimenti e accensioni del focolare. Caricare nuova legna quando si è formato un letto di braci, non mentre vi è ancora la fiamma. Lasciare spazio tra legna e pareti del focolare perché l’aria comburente possa circolare. Per ridurre la quantità di calore, bisogna ridurre la quantità di legna caricata, non ridurre l’ingresso di aria, perché si genera più inquinamento. Per mantenere il calore più a lungo non si devono bruciare pezzi di grandi dimensioni ma privilegiare apparecchi con una massa in grado di accumulare a lungo il calore.

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