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28/09/2021

Sismabonus acquisti, ok asseverazione tardiva in caso di riclassificazione della zona sismica

L’Agenzia delle entrate (Interpello 624/2021) ha confermato la possibilità di depositare l’asseverazione tardiva di cui all’Allegato B in caso di riclassificazione della zona sismica.

VICENDA - L'Istante ha ricevuto l’accettazione di una proposta di acquisto effettuata ad un'impresa edile per un'unità immobiliare a fine abitativo, ubicata in una zona sismica che dopo il permesso di costruire (giugno 2019, nel caso di specie) è stata riclassificata definitivamente dalla classe 4 (non ammessa “Sismabonus acquisti”) alla classe 3 (ammessa “Sismabonus acquisti”).
Di conseguenza, al momento della presentazione delle pratiche, l'Allegato B del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 (contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista) non è stato prodotto e verrebbe depositato tardivamente.
Il quesito verte sulla possibilità o meno per l’istante di fruire del “Sismabonus acquisti”, depositando quindi un’asseverazione tardiva (vedi anche Sismabonus acquisti: asseverazione tardiva e mancata attestazione di congruità delle spese).

RICLASSIFICAZIONE ZONA SISMICA E ASSEVERAZIONE TARDIVA - L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello 624/2021, ricorda la necessità, anche ai fini del “Sismabonus acquisti”, che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico venga asseverata - utilizzando il modello il citato l'Allegato B - dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
La regola generale resta quella per cui gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire del “Sismabonus acquisti” nel caso in cui le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che con la Risoluzione 03/07/2020, n. 38/E, è stato affermato che la detrazione di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies - in origine limitata ai fabbricati ubicati in zona 1 - spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Ciò a condizione chel’asseverazione sia:
- presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico;
- consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione.
La ratio di tale eccezione è da ravvisarsi nella volontà di non precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non sia stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione (come accaduto nel caso di specie, dove l’immobile era classificato in zona sismica 4 al momento dell’inizio dei lavori).
Ai fini della fruibilità del “Sismabonus acquisti”, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano alienati dall'impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la predetta asseverazione deve essere presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale (sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Regionale) ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile.

Dalla redazione