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26/09/2021

Agevolazioni fiscali per interventi edilizi, cause di decadenza

In risposta a una interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia e finanze richiama le norme che prevedono la decadenza dai benefici fiscali del Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni. Ecco il riepilogo completo degli adempimenti “essenziali”.

Il Ministero dell’economia e finanze (MEF) è stato chiamato a rispondere a una interrogazione a risposta immediata, in Commissione finanze alla Camera il 22/09/2021.

Oggetto dell’interrogazione era capire se sia ammessa la possibilità di fruire della detrazione del Superbonus 110%, da parte dei soggetti beneficiari, in presenza di un illecito riscontrato dagli organi di vigilanza di lieve entità, che escluda il dolo e la colpa grave, in particolare commesso dall'impresa costruttrice e che sia sanabile attraverso il pagamento di una sanzione e il ripristino delle misure contestate.

Secondo gli interroganti, l'assenza di una modalità di ripristino delle condizioni che permetta di non perdere le detrazioni fiscali in caso di violazioni di lieve entità comporta il rischio che si instaurino lunghi e onerosi contenziosi da parte dei beneficiari per la rivalsa nei confronti dell'impresa cui è stata contestata la violazione che ha comportato la perdita dei benefici fiscali, di fatto paralizzando il sistema.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CAUSE DI DECADENZA, I CHIARIMENTI DEL MEF - Il MEF si è limitato ad affermare che costituiscono cause di decadenza dal beneficio:
a) il mancato rispetto degli adempimenti stabiliti dal D.M. 41/1998, nonché dal Provv. Agenzia entrate 02/11/2011, n. 149646, dall’art. 4 del D.M. 19/02/2007 per l’Ecobonus - ora sostituito dall’art. 6 del D.M. 06/08/2020 - e dall’art. 3 del D.M. 58/2017 per il Sismabonus, tutti provvedimenti applicabili anche al Superbonus;
b) l’esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate in base alla normativa urbanistica;
c) la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente.
I contenuti delle varie norme sopra elencate sono riportati di seguito.

Tuttavia, rappresenta il MEF, ai fini del Superbonus sono previste norme specifiche.
In particolare, il comma 5-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, il quale dispone che:
- le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;
- nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
In aggiunta, il comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, che ha introdotto la c.d. “CILA Superbonus” o “CILAS” (vedi CILA Superbonus: modello approvato e chiarimenti), secondo il quale (relativamente agli aspetti della regolarità urbanistica) la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILAS;
- interventi realizzati in difformità dalla stessa;
- assenza o non veridicità dell’attestazione relativa agli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (quindi eventuale sanatoria, condono) oppure che la costruzione è stata completata in data nella quale non occorreva titolo edilizio (vedi Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio).

ADEMPMENTI PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONI, VALIDI ANCHE PER LE ALTRE AGEVOLAZIONI -Il D.M. 41/1998, impone il mancato riconoscimento delle detrazioni in determinati casi e stabilisce caratteristiche funzionali pertanto all'accesso ai benefici. Detto decreto, insieme al Provvedimento 149646/2011, reca le norme procedurali e di controllo in materia di Bonus ristrutturazioni, e funge da riferimento anche per tutte le altre agevolazioni quali l’Ecobonus, il Sismabonus e lo stesso Superbonus.
Esso richiede in particolare:
a) il rispetto degli adempimenti connessi alle indicazioni da fornire nella dichiarazione dei redditi, alla conservazione dei documenti, delle fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese, alla comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;
b) il rispetto delle modalità di pagamento in forma elettronica;
c) l'esecuzione delle opere in conformità a quanto comunicato;
d) la conformità alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, e ai versamenti delle obbligazioni contributive.

Secondo il Provvedimento 149646/2011, inoltre, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, oppure (nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo) dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
- per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento (se ne deduce che ordinariamente occorre invece conservare ed esibire una corrente visura catastale);
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
- delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del proprietario/possessore all'esecuzione dei lavori.;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori alla ASL, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, nonché ricevute dei bonifici di pagamento (vedi anche I bonifici per le spese soggette a detrazione fiscale).

ULTERIORI ADEMPMENTI PER L’ECOBONUS E IL SUPER-ECOBONUS-Secondo l’art. 6 del D.M. 06/08/2020, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale (Ecobonus e Super-Ecobonus - cfr. Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico) sono tenuti a:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005 (c.d. “Relazione Legge 10”), che è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al Superbonus;
b) quando previsto acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti (vedi Ecobonus (110 e non), asseverazione e congruità dei costi: indicazioni pratiche e consigli);
c) quando previsto, acquisire l’Attestato di prestazione energetica;
d) quando previsto, acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito effettuare il pagamento mediante bonifico “parlante (adempimento dovuto dalle persone fisiche e dagli altri soggetti di cui all’art. 5 del D.P.R: 917/1986);
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico (se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non IVA, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione);
g) se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, acquisire la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
h) nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, acquisire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (oppure certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio);
i) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda dati e la scheda informativa (per il Superbonus, tale adempimento è assorbito dalla presentazione dell’asseverazione di cui al punto successivo);
j) trasmettere all’ENEA, per gli interventi che rientrano nel Superbonus, l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnico-prestazionali e la dichiarazione di congruità delle spese;
k) conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione sopra elencata.

ULTERIORI ADEMPMENTI PER IL SISMABONUS E IL SUPER-SISMABONUS -Secondo l’art. 3 del D.M. 58/2017, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale (Sismabonus e Super-Sismabonus) sono tenuti a:
a) il progettista strutturale, asseverare, secondo i contenuti delle medesimo D.M. 58/2017, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, allegando il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione alla pratica edilizia presso il SUE, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione);
b) il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori  strutturali (o a Stato di avanzamento lavori) e del collaudo, attestare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
c) sia il progettista strutturale che il direttore dei lavori, solo ai fini del Super-Sismabonus, all’interno della modulistica di cui al D.M. 58/2017, attestare la congruità delle spese sostenute.
Le dichiarazioni e le attestazioni per il Sismabonus vanno consegnate al SUE, e in copia al committente (cfr. Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione).

CONCLUSIONI -Volendo fornire delle indicazioni pratiche, tutte le violazioni sopra elencate costituiscono sostanzialmente causa di decadenza dal beneficio.
Quanto alla possibilità di invocare, per il Superbonus, le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, non vengono purtroppo fornite ulteriori precisazioni su quali violazioni secondo l’amministrazione fiscale potrebbero rientrare nel concetto sopra indicato.
Riteniamo però che debba trattarsi di:
- temporanea mancanza di documentazione non essenziale, che possa tuttavia essere prodotta (es. fatture fornitori, certificazione amministratore di condominio, documentazione catastale);
- violazioni diverse da quelle previste dalla normativa descritta in questo articolo (ad esempio, errori meramente formali nella compilazione delle asseverazioni).
Tra le violazioni documentali che comportano invece certamente la decadenza dal beneficio - oltre alla mancanza delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici compresa l’APE - il mancato pagamento con bonifico parlante, quando prescritto, la mancanza di titolo idoneo all’esecuzione dei lavori, oltre all’esecuzione di opere edilizie in violazione della normativa di settore o della normativa in materia di sicurezza.

Si veda anche La responsabilità del Professionista tecnico nel Superbonus (fiscale, civile, penale, amministrativa).

Si ricorda peraltro che l’omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente (Circolare 11/05/1998 n. 121/E, paragrafo 8). L’eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la c.d. remissione in bonis, di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL (vedi Sicurezza in cantiere e obblighi di committente, responsabile lavori, coordinatore sicurezza, imprese affidatarie ed esecutrici).

Quanto alla scheda da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica invece l’istituto della remissione in bonis (art. 2 del D.L. 16/2012, comma 1) in caso di omesso invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente invia la scheda, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile versa contestualmente la sanzione di 250 Euro.

L’istituto della remissione in bonis non è applicabile alla mancata presentazione dell’asseverazione del progettista strutturale, ai fini del Superbonus.

Dalla redazione