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24/09/2021

Revisione della normativa in materia di Consulenti tecnici d’ufficio (CTU)

Approvata in Senato la legge delega per la riforma del processo civile, contenente anche norme per l’approvazione di una riforma dell’istituto del CTU. In arrivo albo unico, mobilità fra vari distretti, commissioni di verifica per le nomine, giuramento telematico.

È stata approvata in prima lettura al Senato il 21/09/2021 la Legge delega per la riforma del processo civile, sul quale è stata posta la fiducia. La norma, che ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva contiene anche misure volte alla revisione della normativa in materia di Consulenti tecnici d’ufficio (comma 16, art. 1 del maxiemendamento).
Il decreto attuativo dovrà essere emanato entro un anno.

Il comma 16 reca principi e criteri direttivi per la revisione della normativa in materia di consulenti tecnici, e nel dettaglio prevede che il Governo debba - nell'esercizio della delega - modificare la normativa in materia di consulenti tecnici rivedendo, in primo luogo percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani.

Ancora il legislatore delegato dovrà:
- distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
- prevedere la creazione di un Albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;
- favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, anche attraverso l'esclusione degli obblighi di cancellazione da un distretto all'altro.

Al fine di assicurare una adeguata formazione dei consulenti il Governo dovrà prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti (lett. e).

In sede di esercizio della delega dovranno inoltre essere assicurate adeguate tutele alle situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi.

Infine, dovranno essere istituite presso le corti d'appello commissioni di verifica (ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati)deputate al controllo della regolarità delle nomine.

Al successivo comma 17, tra le misure di snellimento procedurale, si prevede che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del Consulente tecnico d'ufficio, possa disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'art. 193 del Codice di procedura civile.

Dalla redazione