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17/09/2021

Computo metrico estimativo negli appalti a corpo

Secondo il Consiglio di Stato è legittima la clausola della lex specialis che preveda, a pena di esclusione, l'obbligo di presentazione del computo metrico estimativo anche nel caso in cui si tratti di un appalto “a corpo”.

Nella fattispecie una società di costruzioni veniva esclusa da una gara per irregolarità e incompletezza della documentazione economico-temporale prevista dalla lex specialis. In particolare non aveva allegato all’offerta economica il computo metrico estimativo, come richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione. Secondo il ricorrente non si era tenuto conto del fatto che nel caso di specie si trattava di un appalto “a corpo in cui, ai sensi dell'articolo 59, D. Leg.vo 50/2016, comma 5-bis, il corrispettivo è fisso e invariabile. In tale tipologia di appalto, a suo avviso, il computo metrico estimativo costituirebbe un documento irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta e degli obblighi assunti, assolvendo a una funzione meramente illustrativa a conferma del ribasso offerto.

Il C. Stato 20/08/2021, n. 5959 ha invece affermato che deve considerarsi legittima la disposizione della lex specialis che richieda l’inserimento, a pena di esclusione, nell’offerta economica del computo metrico estimativo, anche se si tratti di un appalto a corpo. Si tratta infatti di un obiettivo strumento di apprezzamento che risponde all'esigenza:
- da un lato di acquisire conoscenza immediata del valore degli interventi - in specie migliorativi, rimessi cioè alla proposta del concorrente - con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni, all’assunzione d’informazioni utili a fini esecutivi, all’acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell’offerta;
- dall’altro il poter apprezzare preventivamente la serietà di quest’ultima.
Occorre anche considerare che si tratta di un documento espressamente previsto dalla normativa per l’attività di progettazione, come ad esempio gli artt. 24, 32, 33, 42, D.P.R. 207/2010 (tuttora applicabili ai sensi dell’art. 216, comma 4, D. Leg.vo 50/2016), sicché la sua richiesta e inclusione fra la documentazione d’offerta rientra nelle facoltà della stazione appaltante e costituisce una previsione non irragionevole, né sproporzionata, che si pone in sintonia col ruolo e il significato attribuito dalla legge al computo metrico estimativo (cfr. anche l’art. 32, D. Leg.vo 50/2016, comma 14-bis, in cui si prevede che “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”).

Alla luce di ciò, il computo metrico estimativo può considerarsi un elemento che, pur in presenza di un appalto a corpo, può rientrare ragionevolmente fra i documenti d’offerta e farne parte e che la sua assenza, a fronte di un'esplicita clausola del disciplinare che imponga il relativo obbligo, comporta la legittima esclusione del concorrente.

Sul punto è stato precisato che tale clausola non può neanche essere ritenuta nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, D. Leg.vo 50/2016: una volta chiarito infatti che detto computo metrico rientra (legittimamente) fra i documenti d’offerta, è altrettanto legittimo sanzionare con l’esclusione la sua mancata allegazione.
Parimenti non è possibile ammettere il soccorso istruttorio in caso di omessa presentazione, proprio perché trattasi di un elemento integrante l’offerta, e come tale non soccorribile ai sensi dell’art. 89, comma 9, D. Leg.vo 50/2016, pena la inammissibile integrazione postuma dei documenti d’offerta.

Dalla redazione