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06/09/2021

Specifiche tecniche: criteri valutativi dell’equivalenza dei prodotti

Il Consiglio di Stato interpreta le norme del Codice appalti in tema di equivalenza sostanziale del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste dalla SA, fornendo i criteri per la valutazione di "prodotto migliore".

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E ONERE DELLA PROVA - Il principio di equivalenza è contenuto nell’art. 68, D. Leg.vo 50/2016 che consente di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dal bando.
In particolare ai sensi del suddetto articolo, le caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture sono definite dalla stazione appaltante mediante l’individuazione di “specifiche tecniche” inserite nei documenti di gara (art. 68, comma 1), nel rispetto del canone pro-concorrenziale che garantisca in ogni caso il pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
A tal fine, l’art. 68, comma 5, D. Leg.vo 50/2016 prefigura le modalità alternative di formulazione, nel corpo della lex specialis, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, prevedendo che la stazione appaltante - fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie - possa procedere:
a) alla indicazione di prestazioni o di requisiti funzionali (in termini sufficientemente precisi, tali cioè da consentire una idonea determinazione dell’oggetto dell’appalto);
b) al richiamo per relationem di standard normativi di riferimento preordinati alla codificazione di specifiche tecniche;
c) alla diversa combinazione dell'una e dell'altro.
Con particolare riferimento alla prova dell'equivalenza C. Stato 25/08/2021, n. 6035 ha specificato che in ogni caso, per evitare esiti illegittimamente discriminatori, resta fermo che:
- quando la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di “definire” direttamente le specifiche tecniche in termini “di prestazioni o di requisiti funzionali” (ipotesi a), l’operatore economico è sempre ammesso a provare, con ogni mezzo, la concreta rispondenza della propria offerta alle prescrizioni capitolari in virtù della allegata conformità a standard di riferimento (normative di recepimento di norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normalizzazione) se contemplino le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti (art. 68, comma 8);
- quando la stazione appaltante abbia optato per il richiamo a specifiche tecniche codificate (ipotesi b), l’operatore economico è sempre ammesso a provare, con qualsiasi mezzo appropriato, l'equivalenza delle soluzioni proposte ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche (art. 68, comma 7).
Sul tema si veda Specifiche tecniche e onere della prova dell’equivalenza dei prodotti offerti.

In considerazione di tali disposizioni, il Consiglio di Stato ha confermato gli orientamenti della giurisprudenza secondo i quali:
- il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica;
- l’art. 68, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato;
- la Commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. C. Stato 17/08/2020, n. 5063).

OFFERTA DI PRODOTTO MIGLIORE - Nel caso di specie si trattava di un prodotto che l'offerente riteneva migliorativo delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante e che pertanto non avrebbe potuto essere escluso. Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che la qualificazione di prodotto migliore non è da intendersi riferita alla circostanza esso possa garantire prestazioni o requisiti funzionali ulteriori rispetto a quelli definiti dalle specifiche tecniche, ma piuttosto che esso è idoneo ad ottemperare ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante in maniera migliore, perciò, a maggior ragione, equivalente a come farebbe il prodotto-tipo.
In sintesi, non deve trattarsi di un prodotto migliore perché diverso, ma piuttosto di un prodotto migliore perché in grado di rispondere meglio alle esigenze che la stazione appaltante ha inteso garantire mediante l’imposizione dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Poichè dalla relazione tecnica emergeva che il prodotto offerto (contatore dell’acqua) era, in assoluto, più preciso nella misurazione di quello richiesto, e idoneo (anche) alle misurazioni richieste dalla stazione appaltante, i giudici hanno ritenuto dimostrata l'equivalenza del prodotto ai sensi dell'art. 68, D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione