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03/09/2021

Equo compenso, parametri più flessibili per la PA

Il TAR Lazio-Roma ha chiarito l’ambito applicativo del concetto di “equo compenso” per la pubblica amministrazione, improntato a criteri di maggiore flessibilità.

VICENDA - Nel caso di specie, un Ordine professionale (nella fattispecie, un Ordine avvocati) ha impugnato un avviso pubblicato dall'INPS sul proprio sito istituzionale, al fine di acquisire la disponibilità di professionisti per lo svolgimento di alcuni incarichi. Il motivo del ricorso risiede nella presunta violazione dell’art. 13 della L. 31/12/2012, n. 247, comma 6 (e dunque del D. Min. Giustizia 17/06/2016 per le professioni tecniche, e D. Min. Giustizia 10/03/2014, n. 55, per gli avvocati, decreti adottati applicazione di tale norma legislativa), nella parte in cui non sarebbero stati rispettati, nel fissare i compensi per le suddette attività, i tariffari ivi previsti.

EQUO COMPENSO PER LA PA - Il TAR Lazio Roma, con la sentenza 27/08/2021, n. 9404, ha rigettato il ricorso sulla base del fatto che la disposizione di cui all’art. 13-bis della L. 247/2012, comma 2, secondo cui si deve fare comunque riferimento alle tariffe di cui ai decreti attuativi sopra menzionati, trova unicamente applicazione per taluni soggetti imprenditoriali (come ad esempio imprese assicurative e bancarie) che notoriamente godono di una certa forza contrattuale, non anche per le pubbliche amministrazioni, le quali non sono espressamente contemplate tra i soggetti di cui al riportato art. 13-bis della L. 247/2012, comma 1.
Nella sentenza è stato comunque chiarito che per la pubblica amministrazione trova certamente applicazione il concetto di “equo compenso”, ma non entro i rigidi e ristretti parametri di cui ai decreti ministeriali. Il concetto di “equo compenso”, per quanto riguarda la PA, deve dunque ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità legati:
- ad esigenze di contenimento della spesa pubblica;
- alla natura ed alla complessità delle attività da svolgere in concreto.

Dalla redazione