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02/09/2021

Autorizzazione antisismica per una pergotenda

Il TAR Lazio-Roma fornisce chiarimenti in merito alla necessità dell’autorizzazione antisismica per la realizzazione di una pergotenda.

Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato una SCIA avente ad oggetto la realizzazione di una pergotenda sul terrazzo, di dimensioni di oltre 20 mq, con struttura in legno, in assenza di autorizzazione sismica. Il Comune dichiarava l’inefficacia della SCIA, assimilando il manufatto ad un pergolato per il quale la normativa regionale al tempo vigente prevedeva l’assoggettamento all’autorizzazione sismica, e ne ordinava la demolizione. La ricorrente eccepiva che:
- l’Amministrazione non poteva intervenire a distanza di oltre 18 mesi dalla presentazione della SCIA, senza evidenziare le ragioni di interesse pubblico a supporto di detto intervento;
- la normativa regionale non prevedeva l’applicazione della normativa antisismica con riferimento alle pergotende, ma solo ai pergolati delle suddette dimensioni.

Il TAR Lazio Roma, con la sentenza 01/07/2021, n. 7809, ha respinto il ricorso ritenendo che, date le dimensioni e la struttura, in base a valutazione tecnico-discrezionale, risultava ragionevole la decisione dell’Amministrazione di assimilare il manufatto ai pergolati e di ritenere dunque necessaria l’autorizzazione sismica del Genio Civile.

Tale assimilazione era dettata dalle dimensioni della struttura, di oltre mq 20, e dalla sua consistenza, in legno massello, non venendo in rilievo in tal caso le differenze tipologiche sotto il profilo urbanistico tra pergolato e pergotenda, bensì, per l’aspetto di prevenzione antisismica, l’incremento dei carichi sotto il profilo strutturale del tutto analogo.

Inoltre i giudici hanno:
- evidenziato che, in assenza della prescritta autorizzazione sismica, la SCIA non poteva comunque produrre effetti e che quindi non era applicabile il termine di mesi 18 (ora 12 mesi ai sensi dell’art. 63 del D.L. 77/2021, conv. dalla L. 108/2021) per l’intervento repressivo, il quale non poteva decorrere, in assenza della prescritta autorizzazione del Genio civile;
- ravvisato l’interesse pubblico sotteso all’intervento repressivo dell’Amministrazione nella circostanza che i lavori venivano eseguiti in zona A “centro storico”, di particolare pregio, ex art. 2 del D.M. del 02/04/1968.

Dalla redazione