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27/08/2021

Super-Ecobonus, necessario impianto termico preesistente anche con esonero da APE

Con la risposta all’Interpello 557/2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce l’ambito di applicabilità del comma 1-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, specificando che per gli interventi di efficientamento energetico deve essere comunque dimostrato che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento.

VICENDA - Nel caso di specie l’istante ha avviato dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, riferendo che il fabbricato oggetto dell'intervento di ristrutturazione prima dell'avvio dei lavori risultava essere aperto su un lato e privo di impianto di climatizzazione.

SUPER-ECOBONUS, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ESONERO DALLA PRODUZIONE DELL’APE - Ai fini dell'Ecobonus, deve essere dimostrabile che l'edificio sia dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D. Leg.vo 192/2005 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Infatti, ai fini della fruibilità agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono possedere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, essere dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

L’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 1-quater, circa la fruibilità dell’agevolazione, prevede che sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi - che devono comprendere anche quelli di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente - raggiungano una classe energetica in fascia A.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - Al riguardo, l’Agenzia delle entrate (Interpello 557/2021, scaricabile qui sotto in allegato) ha affermato che anche in caso di esonero dalla produzione dell'APE iniziale ai sensi del comma menzionato, è comunque necessario dimostrare - sulla base di una relazione tecnica - che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la mancanza dell’impianto di riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione è condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'Ecobonus, in quanto l'unità immobiliare descritta nell'istanza non è dotata di un impianto di riscaldamento preesistente.
Di conseguenza, nel caso di specie, ai fini del Super-Ecobonus non è stato possibile eludere il requisito della preesistenza dell’impianto di riscaldamento, neanche in virtù del comma 1-quater dell'art. 119 del D.L. 34/2020.

In conclusione, quanto all’applicazione del menzionato comma 1-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, poiché resta fermo il requisito della preesistenza dell'impianto, ed è piuttosto raro o improbabile avere un edificio non completo (privo di copertura o pareti) ma provvisto di impianto funzionante, il riferimento è presumibilmente da intendere solo a un edificio soggetto a un evento che ne ha modificato lo stato (in pratica l’edificio collabente), ma aveva comunque in precedenza un impianto. Questo tipo di edificio (fermo restando la dimostrazione dell’impianto preesistente) non ha necessità dell’APE ante operam, ma l’importante è che si arrivi a mezzo degli interventi previsti al miglioramento energetico richiesto dalla norma.

Dalla redazione