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26/08/2021

Ecobonus e Sismabonus acquisti, cumulo agevolazioni per acquirente e impresa

L’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 556/2021 in tema di Sismabonus acquisti, ha fornito chiarimenti anche su: ambito applicativo, scadenze temporali, pagamenti in acconto, modalità per lo sconto in fattura, non necessità dell’attestazione di congruità della spesa.

Il c.d. “Sismabonus acquisti” è disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies, il quale prevede di agevolare gli interventi rientranti nel Sismabonus, se eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori (oppure, se antecedente, entro la data di scadenza dell’agevolazione - vedi tabella riepilogativa).
In questi casi l’agevolazione è fruita non dall’impresa che esegue i lavori, ma dall’acquirente di ciascuna singola unità immobiliare, applicando la percentuale di detrazione non alle spese sostenute per gli interventi ma al prezzo di vendita della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, sempre però entro l’ammontare massimo di 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Anche il Sismabonus acquisti può diventare “Super”, in presenza dei presupposti necessari ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, essenzialmente la destinazione residenziale dell’immobile e che l’acquirente sia soggetto compreso nell’ambito applicativo delineato dal comma 9, art. 119 del D.L. 34/2020.

Si rinvia per approfondimenti e dettagli a Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione.

Con la risposta all’Interpello 556/2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito diverse indicazioni circa la fruibilità del Super-Sismabonus acquisti, del Sismabonus acquisti e sulla relativa cumulabilità della detrazione in capo all’acquirente con quella dell’Ecobonus in capo all’impresa.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI SOLO PER IMMOBILI RESIDENZIALI - La detrazione del 110% (c.d. “Super-Sismabonus acquisti”) è fruibile solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo.
La tipologia dell'unità immobiliare acquistata (residenziale o produttiva) è invece irrilevante per quanto riguarda il Sismabonus acquisti “normale”, disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies, e fruibile sia in relazione a immobili residenziali che destinati ad attività produttive/commerciali.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI SUGLI ACCONTI - Gli acquirenti delle case antisismiche hanno la possibilità di fruire del Super-Sismabonus acquisti anche per gli acconti pagati dal 01/07/2020 (termine iniziale di vigenza dell'agevolazione), a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il termine finale dell’agevolazione (allo stato a.
Si ricorda che allo stato attuale, il termine finale per il Super-Sismabonus acquisti è stabilito al 30/06/2022 - vedi Superbonus 110%, scadenze e proroghe definitive). Ciò, quindi, a condizione che si tratti di acquisto di unità immobiliari a destinazione abitativa.
Viceversa, nel caso in cui l’unità immobiliare da acquistare non sia a destinazione abitativa e si intenda pertanto beneficiare del Sismabonus acquisti “normale”, come disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies, il termine finale dell’agevolazione è attualmente previsto al 31/12/2021.

SCONTO IN FATTURA - La pratica del c.d. “sconto in fattura” è ammessa anche nel Super-Sismabonus acquisti. In questa situazione, l'acquirente ha diritto ad una detrazione pari al 110%, calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 Euro, cifra pari allo sconto massimo che può ricevere l’acquirente.
Di conseguenza l'impresa venditrice, riconoscendo uno sconto pari a 96.000 euro, maturerà un credito di imposta pari a euro 105.600 Euro, cioè al 110% di 96.000.

CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI - Con riguardo invece al quesito relativo alla possibile coesistenza sullo stesso edificio e nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione delle detrazioni relative all'Ecobonus in capo all'impresa e al Sismabonus acquisti in capo agli acquirenti delle unità immobiliari, l’Agenzia delle entrate si è espressa positivamente.
Considerando che le agevolazioni si riferiscono a voci di spesa diverse, l’Agenzia ha affermato che - laddove l'impresa di costruzione possa identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di Ecobonus disciplinati dall’art. 14 del D.L. 63/2013 - la detrazione in capo all’impresa non è incompatibile con il Sismabonus acquisti spettante agli acquirenti all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari.
In altri termini, l’impresa esecutrice potrebbe fruire dell’Ecobonus tenendo distinta contabilizzazione, fatturazione e pagamenti delle relative spese, rispetto a quelle riferibili all’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio. Queste ultime non sarebbero agevolate per l’impresa ma costituirebbero presupposto per far accedere il successivo acquirente al Sismabonus acquisti.
In tal modo, i due soggetti coinvolti fruirebbero, rispettivamente, di diverse agevolazioni, ognuna per determinati interventi e relative spese ammissibili.
L’Ecobonus per l’impresa sarebbe ovviamente normale, non “super”, in quanto le imprese non sono comprese nell’ambito applicativo delineato dal comma 9, art. 119 del D.L. 34/2020.

ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLA SPESA - Per il “Sismabonus acquisti” non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione del modulo che richiede l’attestazione di congruità del costo complessivo dell’intervento (chiarimento già in precedenza reso dalla Commissione di monitoraggio sul Superbonus - si veda anche Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio).
Infatti, il comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 determina l’entità dell’agevolazione fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Non vi è quindi una relazione l’entità del bonus ed il “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Il tema della compilazione della modulistica sul Sismabonus è altresì ampiamente trattato, anche con esempi pratici e schemi esplicativi, nella Scheda tematica Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione.

Dalla redazione