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L. P. Trento 28/07/2021, n. 16

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola.
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CAPO I - Modificazioni del titolo i della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)
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Art. 1 - Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis - Tavolo verde e forme di collaborazione e concertazione

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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 1-ter - Linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

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Art. 3 - Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 dopo le parole: "Fatto salvo" sono inserite le seguenti: "quanto stabilito dal

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Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. La rubrica dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale".

2. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

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Art. 5 - Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

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Art. 6 - Integrazione dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le parole: ", nonché acquisto d

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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cent

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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"4.1. Al fine di favorire l'integrazione di filie

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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 49-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 49-bis - Sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura

1. La Provincia promuove l'organizzazione dei sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura (agricultural knowledge and innovation systems - A

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Art. 10 - Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 55-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 55-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 55-bis - Interventi per contrastare la diffusione di organismi nocivi

1. La Provincia disciplina l'organizzazione del servizio fitosanitario regionale e assicura l'attività di protezione delle piante nell'ambito del territorio provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme

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CAPO II - Modificazioni del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003
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Art. 12 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo lI della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Disciplina e promozione dell'agrico

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Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 65 - Oggetto e finalità

1. La Provincia riconosce la funzione ambientale, sociale ed economica della produzione biologica in quanto diretta a:

a) salvaguardare la biodiversità e le risorse naturali, il benessere degli animali e il miglioramento dello stato dei suoli

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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 66 - Definizioni

1. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni stabilite dal

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Art. 15 - Inserimento dell'articolo 66-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 66-bis - Iniziative di promozione, ricerca e formazione per il settore biologico

1. AI fine di favorire l'utilizzo delle produzioni realizzate con metodo biologico la Provincia promuove le seguenti attività:

a) le iniziative volte all'incremento delle superfici agricole e delle produzioni zootecniche, dell'acquacoltura e dell'apicoltura condotte con metodo biologico;

b) l'uso sostenibile delle risorse, la tutela degli ecosistemi nonché il mantenimento e la prevenzione da inquinamenti e contaminazioni delle

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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 66-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 66-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 66-ter - Distretti biologici d'interesse provinciale

1. La Provincia promuove e sostiene, nell'ambito dei distretti del cibo previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici d'interesse provinciale.

2. Ai fini di questa legge il distretto biologico è un sistema produttivo locale integrato a vocazione agricola che si caratterizza per:

a) la presenza significativa, all'interno dell'ambito territoriale agricolo del distretto, di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali;

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Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 67 - Autorità di controllo e di vigilanza in provincia di Trento

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Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 68-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 68-bis - Attività degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori previsti dalla normativa dell'Un

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Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 69 - Obblighi degli organismi di controllo

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli organismi di controllo sono tenuti a:

a) collaborare e partecipare a eventuali azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici e su comparti produttivi biologici, su indicazione e in coordinamento con la struttura provinciale competente;

b) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente in caso di revoca dell'autorizzazione statale;

c) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori iscritti all'elenco

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Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 70 - Vigilanza sugli organismi di controllo

1. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo operanti nel territorio provinciale.

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Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 71 - Sanzioni amministrative pecuniarie per gli organismi di controllo

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge commesse dagli organismi di controllo si applicano le sanzioni amministrative

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Art. 23 - Inserimento dell'articolo 71-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 71-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 71-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 71-ter - Certificazione di gruppi di operatori biologici

1. Per la certificazione di gruppi di operatori biologici si applica l'articolo 36 del regolam

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Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 72 - Obblighi degli operatori

1. Fermi restando gli obblighi concernenti la certificazione, gli operatori devono:

a) tenere, anche con modalità elettroniche, le registrazioni delle operazioni colturali e di commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, effettuate;

b) effettuare tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste nell'esercizio dell'attività di controllo e richieste dall'organismo di control

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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 72-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 72-bis - Sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta la sospensione della certificazione, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o

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Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 74 - Elenco provinciale degli operatori biologici

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Art. 28 - Inserimento dell'articolo 74-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

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Art. 29 - Inserimento dell'articolo 74-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 74-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 74-ter - Regolamento di esecuzione

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CAPO III - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 30 - Abrogazioni
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Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come

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Art. 32 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 3 e 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 1-sexies dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inserito dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, stimate nell'importo di 100.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

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