Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero - Articolo 4, paragrafo 2 - Oggetto principale del contratto - Clausole che espongono il mutuatario ad un rischio di cambio - Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza - Articolo 3, paragrafo 1 - Significativo squilibrio - Articolo 5 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale.1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che i rimborsi a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui le clausole di cui trattasi fissino un elemento essenziale che caratterizza il contratto in parola. 2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l’estensione della durata di detto contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo. 3) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, il quale può aumentare in modo significativo a seguito delle variazioni della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, l’estensione della durata di tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili, sono tali da creare un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole. |
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