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26/07/2021

Materiali da costruzione: compensazioni per l'aumento dei prezzi nei contratti pubblici

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) convertito in legge prevede disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106, pubblicata nella G.U. del 24/07/2021, n. 176 - S.O. n. 25), prevede dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.

In particolare, per i contratti in corso di esecuzione al 25/07/2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) deve rilevare con decreto, entro il 31/10/2021, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per tali materiali da costruzione si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 6-bis, dell’articolo 133, del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 e, per i contratti regolati dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, in deroga alle disposizioni della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS che rileva le variazioni.
Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante entro 15 giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (si veda in proposito Materiali da costruzione: nuovo Decreto sulle variazioni dei prezzi per le compensazioni).

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente (con possibilità di utilizzare, altresì, a determinate condizioni, somme derivanti da ribassi d’asta e somme disponibili relative ad altri interventi ultimati).

Per ovviare alla possibile insufficienza di risorse, nello stato di previsione del MIMS è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Dalla redazione