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16/12/2021

Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Il disegno di legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) prevede, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione in materia di instrastrutture di ricarica elettrica.

Decreto Semplificazioni 2020
L'art. 57 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha adottato disposizioni volte a disciplinare la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione sul territorio nazionale.

L'art. 57, comma 1, del D.L. 76/2020 chiarisce che per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. 

Si specifica poi (art. 57, comma 2, del D.L. 76/2020) che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all’uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
Nel caso di strade e aree aperte all'uso pubblico (lettere c) e d)), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, la realizzazione di infrastrutture di ricarica è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada (di cui al D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285) e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D. P.R. 16/12/1992, n. 495), in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. Le infrastrutture di ricarica sono poi accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
Nei casi di strade, edifici e aree privati (lettere a) e b)), resta ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell’articolo 38 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 citato.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

I comuni possono prevedere, tra l'altro, la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, il nulla osta previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del D. Leg.vo 01/08/2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

L'art. 57, comma 14, del D.L. 76/2020 ha poi abrogato i commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 23, del D.L. 09/02/2012, n. 5, in tema di autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, sottraendo la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

Decreto Semplificazioni 2021 - DDL di conversione
Il disegno di legge di conversione del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) all'esame della Camera dei Deputati, mediante modifiche al citato art. 57, prevede che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera

Il D.D.L. prevede inoltre che il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l’istanza all’ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico per l’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la valutazione rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di 10 anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

Dalla redazione