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15/07/2021

Consolidamento della SCIA e poteri dell'Amministrazione

È illegittima l’adozione, da parte dell’Amministrazione comunale, del provvedimento repressivo-inibitorio di una SCIA già consolidata senza le garanzie e i presupposti previsti per l'annullamento in autotutela.

Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di demolizione resa dal Comune per il prolungamento di una copertura in legno antistante l’ingresso della propria unità abitativa realizzato previa SCIA, in ragione della volumetria notevolmente superiore a quella consentita e della violazione della distanza minima dalla strada comunale.

Il TAR Campania Salerno 23/06/2021, n. 1538 ha annullato l’ordine di demolizione sulla base del principio secondo il quale una volta decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis della L. 241/1990, la SCIA costituisce titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso solo mediante l’esercizio del potere di autotutela decisoria.

È pertanto illegittima l’adozione, da parte dell’Amministrazione comunale, del provvedimento repressivo-inibitorio di una SCIA già consolidatasi, oltre il suddetto termine perentorio dalla presentazione della medesima e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l'annullamento d’ufficio (v. art. 21-nonies, L. 241/1990).
Infatti, una volta perfezionatasi la SCIA, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell’ambito di un procedimento di secondo grado, avente ad oggetto il riesame di un’autorizzazione implicita che ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi (vedi in tal senso anche TAR Puglia-Bari 07/01/2019, n. 9).

Sul tema lo stesso TAR Campania (v. sent. TAR Campania Salerno 01/10/2020, n. 1276) aveva già affermato l’inammissibilità di una diversa interpretazione, rilevando che in tal caso si finirebbe per negare ogni rilevanza alla prescrizione di legge secondo cui l'Amministrazione può e deve inibire i lavori entro 30 giorni e si introdurrebbe nel sistema “un elemento di profonda incertezza”, rendendo necessario individuare, nel silenzio della legge, quale possa essere il “termine ragionevole” entro il quale l'Amministrazione possa esercitare i suoi poteri inibitori senza motivare sull'interesse pubblico (come previsto ai sensi dell'art. 21-nonies, L. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio).

In sostanza il Comune non può limitarsi a sospendere l’efficacia della SCIA (e quindi i lavori), ovvero intimare la demolizione di quanto già realizzato, ma, ai sensi del comma 4 dell’art. 19, L. 241/1990, deve previamente rimuovere, in via di autotutela, il titolo implicitamente conseguito e divenuto ormai efficace.

Dalla redazione