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09/07/2021

Gli elaborati grafici della pratica edilizia non hanno efficacia sanante

Lo stato legittimo dell’immobile non è determinato dal titolo abilitativo relativo all’ultimo intervento edilizio, essendo necessario ricostruire l’intera serie dei titoli rilasciati. È esclusa l’efficacia sanante degli elaborati grafici della pratica edilizia che rappresentano lo stato dei luoghi con l’abuso non precedentemente assentito.

Si segnala una recente sentenza del TAR Campania-Salerno del 31/05/2021, n. 1358 che ha fornito chiarimenti sulle disposizioni di cui al comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001, inserito dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) sullo stato legittimo degli immobili.
Per approfondimenti sul tema si veda Stato legittimo degli immobili.

In particolare il TAR si è pronunciato nell’ambito della seguente fattispecie:
- il fabbricato risultava in un primo momento legittimo;
- veniva poi realizzata la chiusura verandata del terrazzo senza alcun titolo autorizzativo;
- successivamente veniva operato il frazionamento dell’immobile, questa volta assentito mediante un permesso di costruire, in cui gli elaborati grafici del relativo procedimento edilizio recavano la descrizione dello stato dei luoghi con l’abuso.
In sostanza si trattava di stabilire se, ai sensi e per gli effetti del predetto comma 1-bis, la legittimazione della chiusura del terrazzo potesse discendere dal permesso di costruire che aveva ad oggetto il frazionamento dell’unità abitativa (ma non anche la veranda).

Al riguardo i giudici hanno affermato che la norma introdotta dal D.L. 76/2020 deve essere interpretata nel senso che lo stato legittimo dell’immobile è quello riveniente “dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”, nonché, se a questo siano susseguiti ulteriori titoli abilitativi, “dal titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Con tale disposizione il legislatore ha inteso semplicemente chiarire che lo stato legittimo dell’immobile è quello corrispondente ai contenuti dei sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative, che devono pertanto essere puntualmente ricostruite in relazione ad ogni singolo intervento.
Ciò in considerazione del fatto che se legislatore avesse attribuito una portata totalmente abilitante al titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare - a prescindere dal relativo oggetto - avrebbe surrettiziamente introdotto una sorta di sanatoria implicita per tutti i manufatti assistiti da (qualsivoglia) titolo abilitativo, seppure non riferibile alla loro integrale consistenza e conformazione.

Ne discende che non è consentito provare la legittimità dell’immobile solamente mediante quanto rappresentato in un titolo edilizio, ma è necessario ricostruire l’intera serie degli atti autorizzativi relativi ad ogni singolo intervento. Né tantomeno si può attribuire efficacia “sanante di precedenti abusi al fatto che una pratica edilizia contenga elaborati grafici ove sia rappresentato il fabbricato con irregolarità pregresse relative ad interventi non precedentemente assentiti.

Dalla redazione