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08/07/2021

Riqualificazione edilizia residenziale pubblica: risorse dal Fondo complementare del PNRR

Il D.L. 59/2021, relativo agli investimenti complementari al PNRR e convertito con la Legge 101/2021, prevede, tra l’altro, la ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.

Il D.L. 06/05/2021, n. 59, che ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR, è stato convertito in legge con la L. 01/07/2021, n. 101, pubblicata nella G.U. 06/07/2021.

Il Decreto stabilisce la ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica come segue: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il Decreto prevede inoltre che, al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le suddette risorse sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10% del totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

Con successivo decreto verranno stabliti termini e modalità di ammissione a finanziamento degli interventi e modalità di erogazione dei fondi. 

Si precisa che i suddetti interventi finanziati con le risorse per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica non sono ammessi alle detrazioni previste dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 per efficientamento energetico e miglioramento sismico (c.d. Superbonus 110%).

 

Dalla redazione