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18/06/2021

Contratti pubblici e attività di committenza ausiliarie: oneri a carico della stazione appaltante

Il Comunicato ANAC del 09/06/2021 invita le stazioni appaltanti a non imporre ai concorrenti l'obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, il compenso dovuto ai prestatori di servizi di committenza ausiliari.

Il Comunicato ANAC del 09/06/2021 riguarda i costi sostenuti per le attività di committenza ausiliarie previste dall’art. 39 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ossia i corrispettivi che devono essere versati dalle stazioni appaltanti quando le stesse scelgono di avvalersi delle prestazioni di altri soggetti che forniscono supporto nelle attività di committenza, mediante la messa a disposizione di infrastrutture informatiche, la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto e la preparazione delle stesse.

Pur trattandosi di prestazioni di cui si avvalgono le amministrazioni, l'ANAC ha riscontrato che non di rado queste ultime impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di corrispondere, in caso di aggiudicazione, quanto da loro dovuto ai soggetti che le hanno fornite, scoraggiando in questo modo una più ampia partecipazione alla procedura di gara.

Come evidenziato dall'ANAC, le clausole contenenti il suddetto obbligo sono state ritenute illegittime; pertanto, con il Comunicato del 09/06/2021, si invitano le stazioni appaltanti, che scelgono di espletare le procedure di aggiudicazione con il coinvolgimento di prestatori di servizi di committenza ausiliari, a non prevedere nella documentazione di gara le clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante.

Dalla redazione