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D. Ass.R. Sicilia 05/09/2012, n. 1754

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
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[Premessa]



L’ASSESSORE PER LA SALUTE


Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Re successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;

Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;

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[Premessa]



L’ASSESSORE PER LA SALUTE


Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Re successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;

Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;

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Art. 1 - Finalità

Il presente decreto intende dettare norme per l’attuazione di misure di p

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Art. 1 - Finalità

Il presente decreto intende dettare norme per l’attuazione di misure di p

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Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall’art. 36 della legge regionale n. 71/78 R “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” e dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/85

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Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall’art. 36 della legge regionale n. 71/78 R “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” e dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/85

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Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente decreto, anche in conformità a quanto indicato dalla norma UNI 8088, si intende per:

a) Accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

b) Ancoraggio strutturale (UNI EN 795:2002): elemento o elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

c) Apprestamenti: opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle di cui all’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008;

d) Arresto caduta: prevenire l’impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro ostacolo durante la caduta libera del lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle cadute;

e) Componente: parte di un sistema fornito con imballaggio, marcatura ed informazione del fabbricante (per esempio imbracature e cordini);

f) Copertura: delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a cupola, a shed, etc…);

g) Copertura fortemente inclinata: copertura con pendenza oltre il 50% (>26°);

h) Copertura inclinata: copertura con pendenza oltre il 15% ma inferiore al 50% (<26°);

i) Copertura non portante: copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, so

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Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente decreto, anche in conformità a quanto indicato dalla norma UNI 8088, si intende per:

a) Accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

b) Ancoraggio strutturale (UNI EN 795:2002): elemento o elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

c) Apprestamenti: opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle di cui all’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008;

d) Arresto caduta: prevenire l’impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro ostacolo durante la caduta libera del lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle cadute;

e) Componente: parte di un sistema fornito con imballaggio, marcatura ed informazione del fabbricante (per esempio imbracature e cordini);

f) Copertura: delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a cupola, a shed, etc…);

g) Copertura fortemente inclinata: copertura con pendenza oltre il 50% (>26°);

h) Copertura inclinata: copertura con pendenza oltre il 15% ma inferiore al 50% (<26°);

i) Copertura non portante: copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, so

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Art. 4 - Elaborato tecnico delle coperture

L’elaborato tecnico delle coperture:

– integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del D. Lgs. n. 81/08;

– è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08;

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Art. 4 - Elaborato tecnico delle coperture

L’elaborato tecnico delle coperture:

– integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del D. Lgs. n. 81/08;

– è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08;

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Art. 5 - Adempimenti

La conformità del progetto alle misure di prevenzione e protezione indicate all’art. 7 è attestata dal progettista all’atto di inoltro:

a) delle istanze di concessione edilizia o D.I.A. per nuova costruzione o interventi relativi alla copertura;

b) delle istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 5 legge regionale n. 37/1985 per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’art. 20 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;

c) delle denunce di inizio dell’attività per nuova costruzione o per interventi di manutenzione straord

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Art. 5 - Adempimenti

La conformità del progetto alle misure di prevenzione e protezione indicate all’art. 7 è attestata dal progettista all’atto di inoltro:

a) delle istanze di concessione edilizia o D.I.A. per nuova costruzione o interventi relativi alla copertura;

b) delle istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 5 legge regionale n. 37/1985 per gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’art. 20 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;

c) delle denunce di inizio dell’attività per nuova costruzione o per interventi di manutenzione straor

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Art. 6 - Cause ostative

La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 4, lettere a) e b) costituisce causa ostativa al rilascio della concessione edilizia o D.I.A. o autorizzazione ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attivit&a

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Art. 6 - Cause ostative

La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 4, lettere a) e b) costituisce causa ostativa al rilascio della concessione edilizia o D.I.A. o autorizzazione ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attivit&a

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Art. 7 - Misure di prevenzione e protezione: criteri generali di progettazione

Nei casi di cui all’articolo 2, sono progettate e realizzate misure di prevenzione e protezione al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza.

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Art. 7 - Misure di prevenzione e protezione: criteri generali di progettazione

Nei casi di cui all’articolo 2, sono progettate e realizzate misure di prevenzione e protezione al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza.

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Art. 8 - Percorsi di accesso alla copertura

I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.

Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario:

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Art. 8 - Percorsi di accesso alla copertura

I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.

Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario:

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Art. 9 - Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

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Art. 9 - Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

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Art. 10 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali ad esempio:

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Art. 10 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali ad esempio:

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Art. 11 - Norme finali

Con successivi atti del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

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Art. 11 - Norme finali

Con successivi atti del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

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