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14/06/2021

D.L. Semplificazioni 2021: proroghe al Decreto Sblocca cantieri in materia di appalti pubblici

Il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) proroga l’efficacia di diverse disposizioni temporanee contenute nel Decreto Sblocca cantieri e relative al Codice dei contratti pubblici.

L'art. 52 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) apporta, tra l'altro, modifiche all'art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri), prorogando le deroghe temporanee introdotte in via sperimentale al Codice dei contratti pubblici (di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50).

In particolare, viene prorogata al 30/06/2023 (dal 31/12/2021) la disapplicazione, a titolo sperimentale, delle seguenti norme:
- art. 37, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, il quale disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture;
- art. 59, comma 1, del d. Leg.vo 50/2016, il quale stabilisce il divieto di “appalto integrato”, cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
- art. 77, comma 3, del d. Leg.vo 50/2016 in merito all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Si proroga dal 31/12/2021 al 30/06/2023 l’applicazione anche per i settori ordinari delle disposizioni dell'art. 133, comma 8, del d. Leg.vo 50/2016 valide per i settori speciali, le quali prevedono che nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Si estende l’applicazione fino all’anno 2023 della disposizione transitoria (prevista per gli anni 2019, 2020 e 2021) che dispone che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata in tal modo sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Si estende l’applicazione fino all’anno 2023 della disposizione transitoria (prevista per gli anni 2019, 2020 e 2021) che prevede l’applicazione di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentire l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Si estende dal 31/12/2021 al 30/06/2023, l’applicazione delle deroghe sul parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, escludendo dalle deroghe il parere obbligatorio del Consiglio dei lavori pubblici sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Si estende dal 31/12/2021 al 30/06/2023 l’applicazione della norma transitoria in materia di iscrizione di riserva degli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Tali aspetti progettuali rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell’accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Leg.vo 50/2016.

Si estende fino all’anno 2023 la disposizione transitoria (prevista per gli anni dal 2019 al 2022) che disciplina - per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di cui all'art. 216, comma 1-bis, del D. Leg.vo 50/2016 - l’approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, qualora tali varianti non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario, le varianti sono approvate dal CIPE.

Si prorogano dal 31/12/2021 al 31/12/2023, le sospensioni riguardanti:
- l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, previsto dall’art. 105, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016 e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 del D. Leg.vo 50/2016;
- le verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell’operatore previsti dall'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, riferite al subappaltatore.

L’articolo 52 del D.L. 77/2021 abroga, inoltre, la norma che prevede la presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali previste dall’art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020.

Dalla redazione