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08/06/2021

Appalti pubblici: premi e penali per l’esecuzione dei contratti relativi a PNRR e PNC

Il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) prevede penali per il ritardo più elevate e un premio per l'esecuzione in anticipo dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) prevede le seguenti disposizioni specifiche per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Premio di accelerazione
La stazione appaltante deve prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei seguenti presupposti:
- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.
Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

Penali per il ritardo
Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.
Tale disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ai sensi del quale le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Intervento sostitutivo
Decorsi i termini per la stipulazione del contratto, le consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del D.L. 76/2020 (in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica), nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis della L. 241/1990, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR ed al PNC.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D.L. 77/2021 infine, il contratto diventa efficace con la stipulazione e non si applica l'art. 32, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016.

 

Dalla redazione