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07/06/2021

Acquisto prima casa: esenzioni temporanee dalle imposte per i giovani con meno di 36 anni

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) prevede che, dal 26/05/2021 al 31/12/2023 (termine prorogato dalla Legge di bilancio 2023), l'atto di acquisto della prima casa da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro sia esente dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Esenzioni dalle imposte per acquisti
L'art. 64, commi 6-11, del D.L. 25/05/2021, n. 73 prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato
- hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui.

È richiesta la sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni previste dalla Tariffa, Parte 1, Articolo 1, nota II-bis), del Testo unico imposta di registro (TUR), di cui al D. P.R. 26/04/1986, n. 131, per il riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”:
- l’immobile si trova nel comune in cui l’acquirente ha o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto ovvero vi svolge la propria attività;
- l’acquirente non è titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nello stesso comune;
- l’acquirente non è titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile preposseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Sono esclusi dalle esenzioni gli atti relativi alle categorie catastali:
- A1 (abitazioni di tipo signorile);
- A8 (abitazioni in ville);
- A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Credito d'imposta per l'IVA pagata
Inoltre, per i suddetti atti, relativi a cessioni soggette ad IVA, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.
Tale credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Leg.vo 241/1997.

Esenzione dalle imposte per finanziamenti
Infine, i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono i suddetti requisiti e condizioni, sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione del mutuatario resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative dello 0,25%, prevista dall’articolo 18 del D.P.R. 601/1973.

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Tutte le agevolazioni suindicate si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26/05/2021 e il 31/12/2023 (il termine finale è stato così prorogato dal comma 74, art. 1 della L. 197/2022).

Dalla redazione