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04/06/2021

D.L. Semplificazioni 2021: proroga delle deroghe al Codice appalti fino al 30/06/2023

Il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) prevede la proroga al 30/06/2023 delle deroghe temporanee alle disposizioni del Codice appalti già previste dal D.L. 76/2020.

Il D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. D.L. Semplificazioni 2021) prevede alcune modifiche al D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni del 2020), con le quali si amplia la portata delle deroghe temporanee al Codice appalti e se ne proroga l'applicabilità.

In particolare, si proroga al 30/06/2023 l’applicabilità:
- dell’art. 1 del D.L. 76/2020 che interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Inoltre, si innalzano le soglie per l’applicazione delle procedure di affidamento diretto e delle procedure negoziate senza bando (per le procedure avviate dopo il 01/06/2021);
- dell’art. 2 del D.L. 76/2020 che interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (tale proroga non si applica alle disposizioni dell'art. 2, comma 4, del D.L. 76/2020);
- dell’art. 3 del D.L. 76/2020 relativo alle verifiche antimafia e protocolli di legalità;
- dell’art. 5 del D.L. 76/2020 che prevede che la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, possa avvenire esclusivamente in determinati casi e per il tempo strettamente necessario al loro superamento;
- dell’art. 6 del D.L. 76/2020 che prevede che per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante. Vengono inoltre apportate alcune modifiche a tale articolo;
- dell’art. 8 del D.L. 76/2020 che reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti.

 

Dalla redazione