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03/06/2021

Pianificazione urbanistica e tutela del legittimo affidamento del privato

Le scelte discrezionali del Comune che riguardano la destinazione urbanistica di singole aree devono essere adeguatamente motivate se contrastano con l’affidamento qualificato del privato.

Il TAR Lombardia-Milano 28/04/2021, n. 1059 si è pronunciato sulle norme del PGT che prevedeva l’inedificabilità dei terreni precedentemente oggetto di una convenzione di lottizzazione, in virtù della quale i proprietari si erano obbligati a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro 10 anni dal rilascio dei titoli edilizi e per le quali avevano presentato, a mezzo del professionista incaricato, più di un progetto.

In proposito il TAR ha rilevato che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza:
- da un lato, la stipulazione di una convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell’area. La modificazione della pianificazione richiede, in questo caso particolare, una motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano, che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento;
- d’altro lato, i privati (al di fuori di particolari ipotesi) non possono vantare una posizione di legittimo affidamento a che, in sede di nuova pianificazione, non venga approvata una disciplina non peggiorativa riguardante le loro aree.

Ciò posto, il TAR ha spiegato che la situazione in cui versano coloro che abbiano già ottenuto un titolo edilizio, ovvero che siano proprietari di aree oggetto di un piano attuativo adottato, non è identica a quella in cui versano i proprietari di aree che - seppur in precedenza dotate di capacità edificatoria - non sono ancora oggetto di titoli edilizi ovvero non sono interessate da piano attuativo, e ciò in quanto solo i primi hanno dimostrato una concreta intenzione di realizzare gli interventi e di aver sostenuto investimenti ulteriori rispetto a quello di acquisto dei fondi.
Ne deriva che, se in linea di principio il Comune non è tenuto a motivare specificamente la nuova destinazione urbanistica impressa all’area, nel caso in esame la ponderazione dell’interesse privato era da ritenere necessaria, in considerazione della particolare posizione dei ricorrenti. Questi ultimi infatti erano titolari di un piano attuativo (ovvero il Piano di lottizzazione) e avevano predisposto plurimi progetti volti a individuare le modalità realizzative delle opere di urbanizzazione e dunque si trovavano in una posizione di legittimo affidamento.
Di contro, il Comune non aveva valorizzato in alcun modo la loro posizione, trascurando che i terreni erano espressamente qualificati come edificabili nel precedente Piano regolatore.

In conclusione, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione, pur potendo certamente stabilire l’inedificabilità di tali terreni, avrebbe dovuto articolare la motivazione della propria scelta discrezionale, palesando le valutazioni specifiche poste a fondamento della decisione, in considerazione della situazione dei ricorrenti.

Dalla redazione