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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 13/03/2013, n. 59
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 25/11/2022, n. 203
- D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127
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PremessaIl Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico; |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, co |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3; b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente a |
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Capo II - Autorizzazione unica ambientale |
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Art. 3. - Autorizzazione unica ambientale1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; |
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Art. 4. - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. 3 |
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Art. 5. - Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. 2. È cons |
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Art. 6. - Modifiche1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proce |
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Capo III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera |
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Art. 7. - Autorizzazioni di carattere generale1. È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SU |
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Capo IV - Disposizioni attuative |
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Art. 8. - Oneri istruttori e tariffe1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti prev |
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Art. 9. - Monitoraggio1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 10. - Disposizioni transitorie1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. |
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Art. 11. - Poteri sostitutivi e abrogazioni1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo |
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Art. 12. - Clausola d'invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti p |
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