Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/05/2021, n. 73
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In vigore dal 26/05/2021.
Sono abrogate tutte le disposizioni del presente decreto, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 della L. 30/12/2021, n. 234.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 28/10/2024, n. 162
- D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- Sent. Corte Cost. 22/12/2022, n. 263
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- D.L. 24/03/2022, n. 24 (L. 19/05/2022, n. 52)
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 25/02/2022, n. 14 (L. 05/04/2022, n. 28)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11)
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 21/09/2021, n. 127 (L. 19/11/2021, n. 165)
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 08/09/2021, n. 120 (L. 08/11/2021, n. 155)
- L. 23/07/2021, n. 106 (Legge di conversione). In vigore dal 25/07/2021
- D.L. 30/06/2021, n. 99
- Avviso di rettifica in G.U. 27/05/2021, n. 125
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; |
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Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi |
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Art. 1. - Contributo a fondo perduto1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. N5 2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. 3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021. N5 5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa. 6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. 8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contribu |
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Art. 1-bis - Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19 |
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Art. 1-ter - Omissis
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Art. 1-quater - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottob |
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Art. 1-quinquies - Omissis
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Art. 1-sexies - Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: |
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Art. 1-septies - Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. N33 2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al |
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Art. 2. - Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. |
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Art. 2-bis - Omissis
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Art. 3. - Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
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Art. 3-bis - Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali |
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Art. 3-ter - Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 20261. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici inve |
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Art. 4. - Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2021”. 2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente |
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Art. 4-bis - Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 691. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente: |
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Art. 4-ter - Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 20 |
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Art. 5. - Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche1. La riduzione della spesa sostenuta |
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Art. 5-bis - Misure per il settore elettrico1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021: |
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Art. 6. - Agevolazioni Tari1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tar |
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Art. 6-bis - Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi |
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Art. 6-ter - Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ult |
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Art. 7. - Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 160 milioni di euro. N5 2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “per i beni e le attività culturali e per il” sono sostituite dalla seguente “del”. 3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola “ricettive,” sono aggiunte le parole: “dalle agenzie di viaggi e tour operator”. 4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo |
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Art. 7-bis - Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dop |
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Art. 7-ter - Aree naturali protette1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali |
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Art. 8. - Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: “limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020," sono inserite le seguenti: “ed a quello in corso al 31 dicembre 2021,”; le parole “in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “di spettanza del beneficio”; le parole: “45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa” sono sostituite dalle seguenti: “95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa”; N10 |
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Art. 8-bis - Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali |
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Art. 9. - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 20171. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto". N9 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". N6 1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. |
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Art. 9-bis - Differimento della TARI |
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Art. 9-ter - Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, |
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Art. 10. - Misure di sostegno al settore sportivo1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. N5 3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia dell'epidemia di COVID-19, è istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. N5 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3. N5 5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 190 milioni di euro per l'anno 2021. N5 6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto |
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Art. 10-bis - Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° |
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Art. 10-ter - Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche |
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Art. 11. - Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021. 2. N52 La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 11-bis - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS1. - 9. Omissis 10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo". 11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente: "Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento |
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Art. 11-ter - Semplificazione e rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" |
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Art. 11-quater - Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021". 2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrat |
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Art. 11-quinquies - Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni |
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Art. 11-sexies - Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione1. Al primo periodo del com |
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Art. 11-septies - Omissis
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Titolo II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese |
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Art. 11-octies - Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3851. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente: "Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"; |
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Art. 12. - Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure: a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato |
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Art. 12-bis - Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati |
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Art. 13. - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole “non superiore a 6 anni” sono aggiunte le seguenti “ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis)”; c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: “a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, previa notifica e autor |
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Art. 13-bis - Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese |
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Art. 14. - Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. N71 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre |
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Art. 14-bis - Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 20211. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inala |
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Art. 15. - Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita s |
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Art. 16. - Proroga moratoria per le PMI1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal |
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Art. 17. - Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle |
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Art. 18. - Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole “o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decr |
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Art. 18-bis - Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del p |
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Art. 19. - Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 20211. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”; b) al comma 1, dopo le parole “2 miliardi di euro” sono aggiunte le seguenti parole “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”. 2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. 3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 20. - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il seguente: “1059-bis. |
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Art. 21. - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali1. La dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità pe |
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Art. 23. - Capitalizzazione società controllate dallo Stato1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2 |
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Art. 23-bis - Art. 23-ter - Omissis
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Art. 24. - Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. |
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Art. 25. - Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 25-bis - Omissis
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Titolo III - Misure per la tutela della salute |
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Art. 26. - Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse1. N37 Per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021: a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; N10 b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. N10 Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 2. N37 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al |
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Art. 27. - Omissis
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Art. 28. - Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'eco |
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Art. 29. - Omissis
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Art. 30. - Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico1. - 7-septies. Omissis 8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settem |
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Art. 30-bis - Omissis
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Art. 31. - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. N54 2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 2-bis. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182. N55 3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. N5 4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del |
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Art. 31-bis - Art. 31-quater - Omissis
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Art. 32. - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione d |
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Art. 32-bis - Art. 33-bis. - Omissis
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Art. 34. - Altre disposizioni urgenti in materia di salute1. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021. N5 2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi. N9 4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022. 5. Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. 6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4. |
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Art. 34-bis - Omissis
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Art. 35. - Disposizioni finanziarie in materia sanitaria1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. A |
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Art. 35-bis - Art. 35-ter - Omissis
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Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali |
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Art. 36. - Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12. |
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Art. 37. - Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: “1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, per gli iscritti agli |
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Art. 37-bis - Art. 37-ter - Omissis
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Art. 38. - Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa f |
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Art. 39. - Disposizioni in materia di contratto di espansione1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole � |
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Art. 40. - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retri |
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Art. 40-bis - Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria1. N19 Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto |
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Art. 40-ter - Omissis
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Art. 40-quater - Disposizioni per il settore marittimo1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 41. - Contratto di rioccupazione1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova. 2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. 3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto |
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Art. 41-bis - Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato |
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Art. 42. - Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600. 2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro: a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; |
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Art. 43. - Art. 44 - Omissis
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Art. 45. - Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripres |
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Art. 46. - Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. 2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati; N10 b) all'articolo 6: 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il direttore”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il direttore � |
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Art. 47-bis - Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa |
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Art. 48. - Omissis
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Art. 48-bis - Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5. 2. Sono ammissibili al credito d |
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Art. 49. - Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “Per l'anno 2020” sono sostituite dalle |
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Art. 50. - Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari li |
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Art. 50-bis - Misure in materia di tutela del lavoro1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge |
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Art. 50-ter. - Art. 50-quater - Omissis
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Titolo V - Enti territoriali |
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Art. 51. - Omissis
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Art. 51-bis - Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legg |
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Art. 52. - Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni1.-1-quater. Omissis 2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legg |
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Art. 52-bis - Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario |
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Art. 53. - Art. 54-ter - Omissis
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Art. 55. - Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge |
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Art. 56. - Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori sp |
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Art. 56-bis - Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche1. In relazione all'emergenza ep |
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Art. 56-ter - Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali |
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Art. 56-quater - Omissis
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Art. 57. - Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 411. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:
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Art. 57-bis - Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva |
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Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca |
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Art. 58. - Misure urgenti per la scuola1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; N10 c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. 2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: 0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente: "Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato"; 2) all'articolo 420: 2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse; 2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo"; |
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Art. 58-bis - Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 |
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Art. 59. - Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti. 2. Per il med |
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Art. 60. - Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello |
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Art. 60-bis - Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
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Art. 60-ter - Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei de |
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Art. 61. - Fondo italiano per la scienza1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato |
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Art. 62. - Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”; N10 |
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Art. 62-bis - Art. 63. - Omissis
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Art. 63-bis - Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica |
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Art. 64. - Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023 N28. 2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92” sono sostituite dalle seguenti: “che non hanno compiuto trentasei anni di età.”. 3. N67 Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 N31, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 d |
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Titolo VII - Cultura |
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Art. 65. - Misure urgenti per la cultura1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. N5 2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, de |
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Art. 65-bis - Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa. |
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Art. 66. - Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo1. - 5-ter. Omissis 6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 59 |
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Art. 67. - Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari1. - 6. Omissis 7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 8. - 9. Omi |
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Art. 67-bis - Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 1601. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di im |
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Titolo VIII - Agricoltura e trasporti |
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Art. 68. - Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento". N9 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pa |
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Art. 68-bis - Art. 72 Omissis
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Art. 73. - Disposizioni urgenti in materia di trasporto1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021. N5 2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. 3. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla compensazione: a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; b) nel limite di 15 milioni di euro, de |
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Art. 73-bis - Omissis
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Art. 73-ter - Disposizioni urgenti per il settore ferroviario1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021. - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziam |
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Art. 73-quater - Omissis
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Art. 73-quinquies - Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021"; b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021". 2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa: a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica |
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Titolo IX - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 74. - Proroga del contingente “Strade sicure” e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, |
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Art. 74-bis - Art. 74-ter - Omissis
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Art. 75. - Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-191. Fino al 31 dicembre 2022 N27 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 20 |
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Art. 75-bis - Art. 76. - Omissis
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Art. 77. - Disposizioni finanziarie1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 2. Per l'anno 2021 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. N6 2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. N6 2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa. N62 2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione de |
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Art. 77-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 78. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1(articolo 77, comma 11)
"Allegato 1 (articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
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Tabelle - Omissis
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Dalla redazione
- Fisco e Previdenza
- Imposte sul reddito
Rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non negoziate
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06/12/2024
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