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20/05/2021

Permesso in sanatoria, doppia conformità e rispetto delle norme antisismiche

Il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36, D.P.R. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria si riferisce anche al rispetto delle norme antisismiche.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava il permesso di costruire in sanatoria, e gli atti successivi con i quali il Comune aveva autorizzato ulteriori opere di adeguamento sismico e il mutamento di destinazione d’uso del locale sottotetto, in relazione ad un fabbricato situato in un’area adiacente a quella di sua proprietà. Il ricorrente, nei motivi di ricorso, deduceva:
- la violazione del principio della c.d. “doppia conformità” con riferimento alla normativa antisismica;
- l’impossibilità di una sanatoria condizionata ad una successiva verifica (solo a “valle” del permesso) del rispetto della normativa antisismica, o addirittura alla realizzazione di opere successive di adeguamento a tale normativa.

NECESSITÀ DELLA DOPPIA CONFORMITÀ SISMICA - Il TAR Molise 05/05/2021, n. 169, preso atto che dagli atti risultava effettivamente che l’intervento sanato con il permesso di costruire non fosse inizialmente conforme alle norme tecniche costruttive all’epoca vigenti (tanto che si era ravvisata la necessità di procedere ad interventi ulteriori di messa in sicurezza sismica del fabbricato), ha confermato la sussistenza della violazione dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, il quale subordina il rilascio della sanatoria alla condizione che l’opera sia conforme alle norme edilizie sia al tempo della realizzazione dell’intervento, sia a quello della richiesta dell’accertamento sanante.

Il TAR ha precisato che la regolarità sismica del progetto (da intendersi come effettiva conformità del progetto alle prescrizioni tecniche di sicurezza sismica) è un requisito indefettibile per la realizzazione delle opere e per l’ottenimento di un valido titolo edilizio, e ciò anche ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Tale interpretazione trova conferma nella pronuncia della Corte costituzionale 29/05/2013, n. 101 secondo la quale:
- la verifica della doppia conformità deve riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria;
- deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità.

INAMMISSIBILITÀ DELLA SANATORIA CONDIZIONATA - Secondo il TAR risultava dunque irrilevante la circostanza che la conformità alle norme antisismiche fosse stata comunque conseguita, di fatto, a seguito dell’esecuzione degli interventi richiesti dalla Regione.
Il suddetto principio della doppia conformità non consente delle sanatorie sottoposte a condizioni di modifica dell’immobile. Sul punto è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l'efficacia dell'accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell'opera, dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso l'esecuzione di modifiche ulteriori e postume.

CONCLUSIONI - L’accertata illegittimità del permesso in sanatoria comportava nel caso in esame (per via d’illegittimità derivata) l’annullamento anche:
- del permesso successivo con il quale il Comune aveva autorizzato la realizzazione delle opere di adeguamento sismico;
- dell’ulteriore permesso edilizio relativo al mutamento di destinazione d’uso del locale sottotetto, non essendo in dubbio che tale mutamento risenta della sorte dei provvedimenti edilizi a monte riguardanti la struttura del fabbricato interessato.

Dalla redazione