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30/04/2021

La responsabilità del Professionista tecnico nel Superbonus (fiscale, civile, penale, amministrativa)

Focus sulla responsabilità dei professionisti tecnici nelle procedure connesse alla fruizione del Superbonus 110%. Cosa succede se per qualsiasi motivo il committente perde i benefici fiscali, cosa cambia se il professionista ha accordato lo sconto in fattura, quali le ulteriori possibili conseguenze di carattere penale o amministrativo.

Nota a cura di
Legislazione Tecnica Area Consulenza

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Nelle procedure connesse alla fruizione del Superbonus 110% (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico), ci si chiede quale sia la responsabilità dei professionisti tecnici e quali siano le possibili conseguenze in caso di problemi.
I professionisti tecnici hanno un ruolo centrale, occupandosi di:
- verificare e attestare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’agevolazione (conformità urbanistica, idoneità dell’edificio e del committente);
- orientare il committente sulle spese detraibili (verifica dei massimali teorici in base alla situazione catastale dell’edificio e alla tipologia di interventi da effettuare);
- attestare durante i lavori e alla fine degli stessi il rispetto dei requisiti tecnico-prestazionali richiesti e la “congruità” della spesa sostenuta.
Si vuole quindi con queste brevi note chiarire quali sono le possibili responsabilità del professionista tecnico nel Superbonus, nel caso i controlli delle autorità preposte dovessero evidenziare delle irregolarità.

PERDITA DEI BENEFICI FISCALI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - Come principio generale, in tutti i casi di irregolarità, su qualunque aspetto concernente la fruizione del bonus, il primo a soffrirne le conseguenze è il committente, con la possibile perdita totale o parziale del diritto al beneficio fiscale.
Solo nei casi in cui sia riconosciuto un danno dovuto a negligenza professionale o imperizia in relazione alle prestazioni di servizi erogate, il professionista risponderà a sua volta civilmente del danno causato.

ESEMPIO- Facciamo un semplice esempio.
La pratica viene sottoposta a controlli (vedi più avanti per dettagli in merito) ed emerge una qualsiasi problematica suscettibile di inficiare il diritto alla detrazione in capo al committente.
Può trattarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- assenza dei requisiti di carattere tecnico-prestazionale per gli interventi o errata attestazione degli stessi da parte del tecnico;
- carenza dei requisiti soggettivi in capo al fruitore;
- tipologia di immobile non rientrante fra quelle ammesse;
- errata attestazione della congruità della spesa da parte del tecnico;
- mancata conservazione da parte del contribuente della documentazione fiscale;
- mancato possesso di un titolo di possesso/detenzione valido per l’immobile (perché ad esempio il contratto non era registrato);
- irregolarità urbanistico-edilizie nella preesistenza;
- irregolarità nel procedimento edilizio per assentire l’intervento agevolato.

In tutti questi casi, l’Agenzia delle entrate provvederà in prima istanza al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita, sempre e comunque nei confronti del committente, o in altri termini non si può mai configurare in questi casi una responsabilità diretta del professionista.

Qualora il committente ritenga che la perdita dei benefici fiscali (così come il verificarsi di eventuali altre conseguenze negative) sia stata cagionata da un “errore” da parte di un professionista tecnico intervenuto a qualsiasi titolo nel processo di pianificazione, progettazione e realizzazione dell’intervento, egli potrà tentare di rivalersi nei confronti del professionista stesso per i danni subiti, intentando un’azione civile.
Solo all’esito di tale azione civile, se sarà stato riconosciuto l’errore del professionista, scatterà il risarcimento danni a carico del professionista.
Dunque, affinché sia riconosciuta la responsabilità civile del professionista serve un giudice civile che lo accerti - stabilendo che il danno è stato causato in tutto in parte dalla negligenza e dall’imperizia del professionista stesso (c.d. “nesso di causalità”, cioè in pratica che il danno è direttamente riconducibile alla condotta del professionista, che ne è la causa diretta del verificarsi) - e disponga un risarcimento.

L’entità di detto risarcimento non ha alcun legame predefinito con i massimali degli interventi e/o con le percentuali di detrazione, ma sarà fissata nella misura ritenuta giusta dal giudice.
È in questi casi che, auspicabilmente, il professionista potrà azionare l’assicurazione.
Si ricorda che la polizza assicurativa richiesta per il Superbonus è volta anche a garantire il professionista riguardo eventuali danni cagionati al bilancio dello Stato (comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020).

IN CASO DI SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO - Ipotizziamo che il professionista abbia anche accordato lo sconto in fattura al committente.
Anche in questo caso, se ci sono irregolarità, il recupero delle somme avviene in prima battuta sempre nei confronti del committente, cioè il soggetto che ha esercitato l’opzione - art. 121, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020).
Qualora da parte del professionista che ha accordato lo sconto in fattura, e pertanto fruisce/fruirà del credito d’imposta, vi sia un concorso nella violazione, il professionista potrà essere chiamato a rispondere solidalmente con il committente delle somme indebitamente fruite (solidalmente significa che l’Agenzia delle entrate tenta il recupero delle somme nei confronti di tutti i soggetti, il primo che paga libera entrambi).
Viceversa, il professionista che abbia praticato lo sconto in fattura o acquisito tramite cessione il credito d’imposta “in buona fede” non perderà il proprio diritto (vedi anche Circolare 30/E/2020, risposta 5.1.8).
Si veda la Circolare 30/E/2020, risposta 5.1.9 per il significato di "concorso" nella violazione.
Il fatto che il professionista abbia “errato”, dal punto di vista della responsabilità civile, non comporta necessariamente il suo "concorso" nella violazione, ai fini di quanto detto sopra.

LE POSSIBILI ULTERIORI CONSEGUENZE PENALI/AMMINISTRATIVE - L’accertamento delle responsabilità in sede civile non esclude che possano configurarsi in capo al professionista eventuali ulteriori responsabilità, con le connesse sanzioni di tipo amministrativo e/o penale, in particolare per quel che riguarda la veridicità delle attestazioni e asseverazioni rilasciate.

L’asseverazione è una dichiarazione del professionista, il quale sotto la propria personale responsabilità ne conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti e garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.
Con la sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione il professionista assume quindi una responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarati, e risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti (art. 481 del Codice penale - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

La polizza di assicurazione non copre le sanzioni amministrative né tanto meno quelle penali.

Rinviando, per una più dettagliata analisi dei possibili reati e illeciti amministrativi, a Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico, e in particolare alla parte dedicata a controlli e sanzioni, di seguito si riporta una tabella che compendia le fattispecie più frequenti.

REATI PENALI

VIOLAZIONE

NORMA

SANZIONE

NOTE

Falso ideologico in certificati

Art. 481 Codice penale

Reclusione fino a un anno o multa da 51 a 516 Euro

Pene applicabili congiuntamente se vi è scopo di lucro

Il Superbonus configura sempre lo scopo di lucro

ILLECITI AMMINISTRATIVI

VIOLAZIONE

NORMA

SANZIONE

NOTE

Asseverazioni non veritiere

Art. 119 del D.L. 34/2020

Sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 15.000 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa

Non veridicità di asseverazioni e attestazioni

APE infedele

Art. 6 del D. Leg.vo 192/2005,

Sanzione amministrativa non inferiore a 700 e non superiore a 4.200 Euro

Professionista qualificato che rilascia un APE senza il rispetto dei criteri e delle metodologie.

 

I CONTROLLI TECNICO-FISCALI E I TERMINI DI PRESCRIZIONE - Con riguardo all’Ecobonus, i controlli dal punto di vista “tecnico” sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui agli interventi per il risparmio energetico sono affidati all’ENEA (dell’art. 11 del Decreto Requisiti), che li effettua con le procedure e secondo le modalità disciplinate dal D.M. 11/05/2018.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto L’ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale il programma di controlli a campione sulle istanze relative agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ed il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall’approvazione.
Il campione sottoposto a controllo non supera lo 0,5% delle richieste, con priorità per gli interventi al 110%, agli interventi con spesa maggiore e/o con possibili criticità nella sussistenza dei requisiti o nel calcolo dei massimali.

Con riguardo al Sismabonus non sono previste norme specifiche, né un’autorità o ente delegato, pertanto i controlli saranno incardinati nell’ambito dell’ordinaria vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, che è esercitata dal dirigente o dal responsabile del competente Ufficio comunale, in raccordo con gli uffici tecnici della Regione quanto agli aspetti relativi alle opere strutturali e in zone sismiche.

Quanto invece al lato “fiscale”, la Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 9 prevede che l’Agenzia delle entrate procede in base a criteri selettivi a controlli sulla veridicità della documentazione.
Detti controlli saranno portati avanti nei termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973, nonché di cui all’art. 27 del D.L. 185/2008.
In particolare, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale. In pratica i poteri di accertamento si estendono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione dei redditi con l’ultima rata del beneficio.
Esempio: lavori nel 2021; recupero somme in 5 rate annuali a partire dalla dichiarazione 2022 per i redditi 2021; ultima dichiarazione con agevolazioni 2026 per i redditi 2025; scadenza poteri di controllo dell’Agenzia entrate 31/12/2031.
Invece, in caso di cessione del credito o sconto in fattura, la notifica dell’atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

LE SANZIONI TRIBUTARIE - Qualora venga accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti, l’Agenzia recupera le somme non spettanti, maggiorate:
- degli interessi di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973 (4% all’anno);
- delle sanzioni per omesso o tardivo versamento di cui all’art. 13 del D. Leg.vo 471/1997 (30% dell’importo non versato, ridotta alla metà in caso di ravvedimento entro 90 giorni).

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art 1 del D. Leg.vo 471/1997:
- se nella dichiarazione dei redditi sono esposte indebite detrazioni d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta (in questo specifico caso pari proprio alla detrazione indebitamente fruita);
- quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è aumentata tra il 135 e il 270%;
- viceversa, quando la maggiore imposta sia inferiore al 3% dell’imposta dichiarata e comunque inferiore a euro 30.000, la sanzione diminuisce tra il 60% e il 120%.

Dalla redazione